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14/10/2019

L'ordine di demolizione riguarda anche le aggiunte o modifiche successive alle opere abusive

La Corte di Cassazione chiarisce che l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione.

La Sent. C. Cass. pen. 01/10/2019, n. 40074 ha chiarito che, a prescindere dall'inesistenza di un titolo che disponga la demolizione delle opere abusive successivamente eseguite, quando queste non siano fisicamente separate dall'originaria opera di cui è stata ingiunta la demolizione, vale il principio secondo cui l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma 9, D.P.R. 380/2001, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna. Infatti, l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di “restitutio in integrum” dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione.

Dalla redazione