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04/10/2019

Incarico di progettazione per la P.A. senza contratto: al professionista solo le spese

In caso di incarico conferito dalla pubblica amministrazione in assenza di un regolare contratto scritto, spetta al professionista a titolo di indebito arricchimento solo un importo pari alla diminuzione patrimoniale subita, e non invece il pieno compenso.

La fattispecie trattata da Cass. 04/04/2019, n. 9317, è relativa a due professionisti che avevano svolto un incarico di progettazione di interventi di ristrutturazione per conto di una pubblica amministrazione, attività svolta senza alcuna regolare formalizzazione del rapporto contrattuale a seguito della quale i professionisti avevano intentato causa richiedendo somme a titolo di arricchimento ingiustificato, ai sensi dell’art. 2041 del Codice civile.

La Corte d’Appello aveva ritenuto corretta la determinazione dell’indennità a titolo di arricchimento senza causa sulla base delle tariffe professionali prodotte in giudizio dagli attori (cioè della parcella professionale redatta e vistata dal competente ordine professionale), e non già sulla base dell’effettivo impoverimento dagli stessi subiti a seguito della prestazione svolta nell’interesse della pubblica amministrazione.

La Corte ha richiamato l’orientamento fatto proprio da Cass. S.U. civ. 27/01/2009, n. 1875, in tema di azione d’indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione conseguente all’assenza di un valido contratto di appalto d’opera tra la pubblica amministrazione e un professionista. Secondo detto orientamento, l’indennità prevista dall’art. 2041 del Codice civile va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resa (in pratica, i costi sostenuti), con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di utile (c.d. “lucro cessante”) se il rapporto contrattuale fosse stato valido ed efficace.

Conformemente al suddetto orientamento si segnalano, tra le tante: Cass. 18/02/2010, n. 3905; Cass. 12/07/2000, n. 9243; Cass. civ. 29/03/2005, n. 6570.
Si segnala anche Cass. S.U. civ. 11/09/2008, n. 23385, la quale ha assunto il medesimo orientamento riguardo però ad una fattispecie leggermente diversa, quella cioè di un contratto esistente ma invalido (nella fattispecie, perché annullato dal Giudice Amministrativo).

Pertanto, ai fini della determinazione dell’indennizzo dovuto al professionista non possono essere assunte come parametro le tariffe professionali (o comunque, nell'attuale regime di "liberalizzazione" tariffaria, ai parametri previsti dai decreti in materia) ancorché richiamate da parcelle vistate dall’Ordine o Collegio professionale competente), alle quali può ricorrersi solo quando le prestazioni siano effettuate dal professionista in base un valido contratto d’opera con il cliente.

Occorre infine segnalare come esistano alcune limitate pronunce che si sono espresse in senso difforme (ad esempio Cass. 29/09/2011, n. 19942 nonché Cass. 10/01/2017, n. 351, quest’ultima posta a base della decisione della Corte d’Appello, cassata dalla sentenza in esame).

Dalla redazione