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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 29/07/2021, n. 149
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Premessa
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, gli articoli 4, 27, 28 e 29; |
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Art. 1. - Finalità e attribuzioni1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. |
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Art. 2. - Organizzazione1. Il Ministero, per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1, è articolato in nove Uffici di livello dirigenziale generale, coordinati da un Segretario generale. 2. Gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 1 sono i seguenti: a) Direzione gener |
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Art. 3. - Segretariato generale1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Egli assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro. 2. Il Segretario generale può avvalersi di un vice Segretario generale, al quale è attribuito, nei limiti della dotazione organica di cui alla tabella A, un incarico dirigenziale di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis, 6 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, senza oneri aggiuntivi, anche ad un titolare di un incarico dirigenziale generale. Il vice Segretario generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Segretario generale, nonché le altre funzioni eventualmente stabilite dal provvedimento di nomina. Il vice Segretario generale opera presso il Segretariato generale e si avvale degli uffici e del personale del Segretariato stesso, ferma restando l'esclusività dell'attività di coordinamento affidata al Segretario generale per garantire l'unitarietà dell'azione amministrativa del Ministero. 3. Il Segretario generale si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) coordinamento, in raccordo con le competenti direzioni generali, delle attività del Ministero in tutte le materie di competenza, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attività del Ministero, nonch |
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Art. 4. - Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI1. La Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) elaborazione e attuazione delle politiche per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale, attraverso la promozione della ricerca e dell'innovazione, la diffusione delle tecnologie digitali e delle nuove tecnologie, il trasferimento tecnologico, la sostenibilità ambientale; b) analisi e studio del sistema produttivo nazionale e internazionale; banca dati per il monitoraggio del sistema imprenditoriale italiano e confronto con il sistema internazionale; valutazione degli impatti delle politiche industriali; gestione, coordinamento e monitoraggio delle attività dell'Osservatorio dei servizi pubblici locali in collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche competenti in materia; c) azioni di raccordo con gli altri soggetti istituzionali e |
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Art. 5. - Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi1. La Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) formulazione di indirizzi e promozione in materia di politiche per la lotta alla contraffazione e raccordo con gli altri soggetti istituzionali interessati alla materia, anche a livello internazionale; b) attività di segreteria del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian sounding; c) gestione delle attività di assistenza e support |
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Art. 6. - Direzione generale per gli incentivi alle imprese1. La Direzione generale per gli incentivi alle imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) gestione del Fondo per la crescita sostenibile; b) gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e altri interventi per favorire l'accesso al credito ed elaborazione e attuazione delle politiche per la finanza d'impresa; c) gestione di programmi e interventi per la ricerca e sviluppo, l'innovazione tecnologica, gli appalti pre-commerciali, nonché di programmi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana; d) gestione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta per la ricerca, l'innovazione e l'assunzione di lavoratori altamente qualificati e per la competitività delle imprese; e) gestione degli interventi di agevolazione del Fondo nazionale per l'innovazione; f) gestione di programmi e interventi, nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, volti al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territoriale e, nell'ambito delle politiche industriali, all'accrescimento della competitività e al rilancio di aree che versano in situazione di crisi comp |
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Art. 7. - Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione1. La Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) aggiornamento del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze; b) attività di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale e internazionale; c) notifica delle reti e delle orbite satellitari; d) controllo delle emissioni radioelettriche, anche in occasione di eventi speciali e di manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, in coordinamento, per le attività territoriali, con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; e) partecipazione al sistema di controllo internazionale delle emissioni radioelettriche; f) omologazione degli apparati esclusi dalla direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; g) autorità di sorveglianza del mercato ed accreditamento dei relativi laboratori di prova ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128; h) autorizzazione per gli organismi di valutazione di conformità ai fini della certificazione CE ai sensi della direttiva 2014/53/UE, e concerto per le autorizzazioni ai sensi della |
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Art. 8. - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea; b) predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione; c) attività finalizzate all'affidamento del servizio universale, sulla base dell'analisi effettuata dall'Autorità di regolamentazione, ai sensi degli articoli 3, comma 11, lettere da a) ad f), e 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e finalizzate al perfezionamento e all'applicazione del contratto di programma, nonché alla regolazione dei rapporti con il fornitore del servizio universale; d) rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi da acquisire al bilancio dello Stato; e) rapporti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni finalizzati all'esercizio dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f), e all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; f) gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio postale universale; g) attività di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonché attività di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia, e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali; h) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, anche in occasione di eventi speciali e di manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, e tenuta del registro degli operatori; i) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni; l) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati d |
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Art. 9. - Direzione generale per la riconversione industriale e grandi filiere produttive1. La Direzione generale per la riconversione industriale e grandi filiere produttive si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) definizione delle politiche industriali relative allo spazio, all'aerospazio e alla ricerca aerospaziale e cura della partecipazione del Ministero in organismi nazionali, europei ed internazionali competenti in materia; b) attuazione delle politiche e dei programmi per la reindustrializzazione e la riconversione delle aree e dei settori industriali colpiti da crisi; c) azioni per l'integrazione con le politiche ambientali e lo sviluppo di sistemi di certi |
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Art. 10. - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica1. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) tutela e promozione della concorrenza e definizione di proposte normative in materia di liberalizzazioni e di semplificazione per le imprese e di requisiti per l'esercizio di attività economiche nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi e connessi rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; b) monitoraggio dei prezzi, iniziative per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti e supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi; c) servizi e professioni, disciplina e ricorsi amministrativi relativi al ruolo dei periti e degli esperti, all'attività di mediazione e agli ausiliari del commercio, riconoscimento di titoli esteri per le professioni di competenza del Ministero non diversamente attribuite e tenuta dell'elenco delle associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e dell'elenco dei marchi di qualità dei servizi; d) statistiche sul comm |
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Art. 11. - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società1. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) vigilanza sul sistema cooperativo comprese le cooperative europee; b) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con riferimento agli aspetti relativi alla mutualità; |
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Art. 12. - Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio1. La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) attività di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne; b) coordinamento dell'attività di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione e assestamento; c) attività di comunicazione interna, trasparenza, rapporti con l'utenza e attività per l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP); d) reclutamento, gestione e sviluppo professionale del personale; e) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza; |
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Art. 13. - Dotazione organica1. Le dotazioni organiche del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del Ministero dello sviluppo economico sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decr |
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Art. 15. - Disposizioni finali1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate secondo le modalità, le procedure e i criteri di cui all'articolo 19 del decreto l |
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Art. 16. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed acquista efficacia a seguito dell'entrata in |
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Tabella A(art. 3, comma 2 e art. 13)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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