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23/07/2019

Gravi illeciti professionali e potere discrezionale della Stazione appaltante

La Corte di giustizia affronta il dibattuto tema dell’esclusione dalla gara per grave illecito professionale, affermando la necessità della valutazione da parte della Stazione appaltante in ordine all’affidabilità degli operatori economici.

NORME OGGETTO DELLA DECISIONE
In particolare la Corte si è pronunciata sull’art. 80, D. Leg.vo 50/2016, comma 5, lett. c) (Codice dei contratti pubblici) nella versione anteriore alle modifiche effettuate ad opera del D.L. 14/12/2018, n. 135, conv. dalla L. 11/02/2019, n. 12, in relazione all’art. 57, paragrafo 4, lett. c) e g) della Direttiva 2014/24/UE. La sentenza risulta comunque di interesse in quanto afferma principi utili anche nell’attuale contesto normativo.

FATTISPECIE
Nel caso di specie veniva chiesto l’annullamento della decisione di ammissione alla gara di un appalto pubblico di servizi per la refezione scolastica di un operatore che, per l’anno scolastico precedente, aveva già concluso con il Comune un contratto che era stato poi risolto per via di casi di intossicazione alimentare, e che aveva contestato in giudizio tale risoluzione. Il Comune e l'operatore ammesso ritenevano che il ricorso proposto da quest’ultimo dinanzi al Tribunale contro la risoluzione del precedente contratto impedisse all’Amministrazione aggiudicatrice di effettuare una qualsivoglia valutazione sulla sua affidabilità.

PRINCIPI ESPRESSI DALLA CORTE UE
Secondo la Corte di giustizia UE, sentenza 19/06/2019, causa C-41/18, il contenzioso giudiziale sulla risoluzione anticipata di un precedente contratto, assunta da un'Amministrazione aggiudicatrice per via di significative carenze verificatesi nella sua esecuzione, non può escludere il potere della Pubblica Amministrazione che indice una nuova gara d’appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, sull'affidabilità dell'operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce.

Ed infatti, ritiene la Corte, il potere discrezionale che l’art. 57, paragrafo 4, della Direttiva 2014/24/UE conferisce all’Amministrazione aggiudicatrice non può essere “paralizzato” dalla semplice proposizione da parte di un offerente di un ricorso contro la risoluzione di un precedente contratto di appalto pubblico di cui era firmatario, anche quando il suo comportamento sia risultato tanto carente da giustificare tale risoluzione. Ne risulta che, secondo la Corte UE, la Stazione appaltante può comunque effettuare le valutazioni sull’affidabilità dell'operatore economico ai fini della sua ammissione o esclusione dalla gara anche in caso di pendenza del giudizio in ordine alla risoluzione anticipata di un precedente contratto.

Dalla redazione