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02/07/2019

Interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione: criteri di distinzione

Il Consiglio di Stato ha affermato che un intervento di demolizione e successiva ricostruzione può essere qualificato come ristrutturazione edilizia solo laddove vi sia una certa continuità tra la nuova opera e quella precedente alla demolizione, altrimenti l’intervento è qualificabile come nuova costruzione.

FATTISPECIE
Nella controversia oggetto della decisione il ricorrente aveva presentato domanda di condono per la realizzazione di opere edilizie qualificate come ampliamento di una struttura preesistente.

Nel corso del giudizio era stato invece accertato che della struttura preesistente era residuato soltanto un modesto lacerto del muro perimetrale privo di consistenza architettonica e strutturale, non si trattava dunque di una demolizione soltanto parziale, bensì di una demolizione che aveva interessato la struttura preesistente nella sua interezza, così da impedire la configurabilità dell’intervento di ampliamento descritto nella domanda di sanatoria.

CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
In proposito, la Sent. C. Stato 20/05/2019, n. 3208, ha ribadito che il concetto stesso di ampliamento non può prescindere dalla permanenza in situ di una parte del manufatto preesistente nella sua consistenza edilizia originaria. 

Un intervento di demolizione e successiva ricostruzione può essere qualificato come ristrutturazione edilizia solo laddove vi sia una certa continuità tra la nuova opera e quella precedente alla demolizione.

Il criterio discretivo tra l'intervento di “demolizione e ricostruzione” e la “nuova costruzione” è costituito proprio, nel primo caso, dall'assenza di variazioni del volume, dell'altezza o della sagoma dell'edificio, per cui, in assenza di tali indefettibili e precise condizioni si deve parlare di intervento equiparabile a “nuova costruzione”, da assoggettarsi alle regole proprie della corrispondente attività edilizia.
La ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio deve riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi.

Si segnala che alla lettera d), dell’art. 3, del D.P.R. 380/2001, ove si specifica che nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, non si fa più riferimento anche alla stessa “sagoma”, poiché tale parola è stata soppressa dal D.L. 21/06/2013, n. 69

Infine, il Consiglio di Stato ha ricordato che l'ordine di demolizione è un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell'abuso. In sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l'Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore. In ragione della natura vincolata dell'ordine di demolizione, non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento.

 

Dalla redazione