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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
I limiti di distanza valgono anche per le parti non finestrate
La Corte di cassazione torna sul tema delle distanze minime tra costruzioni ribadendo i noti principi secondo i quali la norma dell'art. 9 del D.M. 02/04/1968, n. 1444, in materia di distanze fra fabbricati va interpretata nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente.
A tali affermazioni la Corte aggiunge la precisazione che per l'applicazione di tale distanza è sufficiente che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta. Di conseguenza, il rispetto della distanza minima imposto dalle richiamate prescrizioni è obbligatorio anche per i tratti di parete che siano in parte prive di finestre.
Sulla base di tali considerazioni è stata disattesa la tesi della Corte di appello secondo la quale la distanza prevista dal D.M. 1444/1968 non varrebbe per le nuove pareti finestrate nella parte in cui non siano antistanti e quindi non si sovrappongono alla parete del vicino.