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11/06/2019

Solo opere accessorie e di modesta entità possono essere considerate pertinenze urbanistiche

Il Consiglio di Stato ha escluso che un piccolo locale adiacente al piano terra di un immobile, una scala in pietra di collegamento esterno tra il piano terra e il piano seminterrato ed un muro di contenimento in pietra potessero essere qualificati come pertinenze urbanistiche.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, oltre alla costruzione di due livelli di fabbrica (un immobile costituito da un piano terra e da un piano seminterrato, per i quali erano state presentate istanze di condono), si realizzava la costruzione di ulteriori opere costituite da: un piccolo locale adiacente al piano terra, una scala in pietra di collegamento esterno tra il piano terra e il piano seminterrato, un muro di contenimento in pietra, una parziale pavimentazione del piano di calpestio, e un pergolato in pali di legno con copertura in cannucce e ondulati plastici.

Secondo le appellanti, tali opere, costituivano modesti interventi di natura pertinenziale, inidonei a produrre alcuna trasformazione urbanistico-edilizia.

PRINCIPIO DI DIRITTO
In proposito, la Sent. C. Stato 05/06/2019, n. 3807 ha ricordato che, secondo pacifico indirizzo giurisprudenziale, la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, ma non ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa.

CONCLUSIONI
Di conseguenza, è stata esclusa la natura pertinenziale degli interventi edilizi consistenti nella costruzione del locale adiacente al piano terra, della scala di collegamento e del muro in pietra, i quali costituiscono volume ulteriore, o ulteriore superficie utile, e alterano la sagoma dell’edificio; infatti, la tipologia di tali interventi edilizi è tale da comportare una trasformazione del territorio e del suolo non irrilevante, tanto da richiedere l’applicazione del regime edilizio previsto dall’art. 10 del D.P.R. 380/2001.

Con riferimento invece al pergolato , realizzato con pali in legno, con copertura facilmente amovibile e avente funzione ombreggiante, nonché alla pavimentazione esterna apposta a secco, costituita da elementi accostati e semplicemente appoggiati sul terreno, il Consiglio di Stato ha rilevato che, nei limiti delle previsioni dei regolamenti edilizi comunali, la pavimentazione e l’installazione di pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo, è oggi ricondotta all’attività edilizia libera, di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies) del D.P.R. 380/2001 e all’allegato 1, del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018 (recante Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222).
 

Dalla redazione