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05/06/2019

Professionisti dei beni culturali: in G.U. il Decreto per la formazione degli elenchi nazionali

Il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), pubblicato nella G.U. del 29/05/2019, n. 124, disciplina la procedura per la formazione degli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali.

L’art. 22, comma 2, del D. Min. Beni e Att. Culturali 22/08/2017, n. 154 - in linea con l’art. 147, comma 6, del D. Leg.vo 50/2016 - prevede che per i lavori concernenti i beni culturali, la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono:
- un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, o
- secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all’art. 9-bis del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42.

L’art. 9-bis del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, prevede che gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

Il D. Min. Beni e Att. Culturali 20/05/2019 disciplina le modalità e i requisiti per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, istituiti presso il MIBAC a norma dell’art. 2, comma 1, della L. 22/07/2014, n. 110, nonché le modalità per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali.

Ai fini della costituzione degli elenchi, i profili professionali di riferimento sono indicati negli allegati da 1 a 7 al Decreto, nei quali sono indicati anche i requisiti per l’iscrizione a ciascuna fascia di ciascun profilo professionale.

Dalla redazione