FAST FIND : FL8264

Flash news del
09/09/2024

Ordine di demolizione tardivo, esclusione del legittimo affidamento

Secondo il TAR Campania, l’ordine di demolizione impartito a distanza di un lungo lasso di tempo dalla commissione dell’abuso edilizio non necessita di una motivazione in relazione all’interesse pubblico perseguito.

Nel caso di specie si trattava della demolizione di opere edilizie abusive realizzate presso un fondo agricolo. Secondo il ricorrente si trattava di meri interventi di manutenzione ordinaria su un preesistente manufatto; denunciava inoltre la carenza assoluta di motivazione in relazione all’interesse pubblico perseguito e la violazione del principio di affidamento.

TAR Campania-Napoli 02/09/2024, n. 4790  ha respinto il ricorso ricordando che per costante giurisprudenza, i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con carattere vincolato e privi di margini discrezionali. Pertanto, ai fini dell’adozione dell’ordine di demolizione è sufficiente la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l’individuazione della fattispecie di illecito e dell’applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge.  
In proposito l'esercizio del potere repressivo delle opere edilizie realizzate in assenza del titolo edilizio mediante l'applicazione della misura ripristinatoria può ritenersi sufficientemente motivato (oltre che con l’indicazione del referente normativo a fondamento del potere esercitato), per effetto della stessa descrizione dell'abuso, esplicitante in dettaglio la natura e consistenza delle opere abusive riscontrate, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare l’adozione della misura sanzionatoria.

Quanto alla ritenuta illegittimità del provvedimento impugnato perché privo di adeguata motivazione in ragione della risalenza, i giudici hanno ribadito che non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto.
L’illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso è in re ipsa. Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca della commissione dell'abuso e la data dell'adozione dell'ingiunzione di demolizione, poiché l'ordinamento tutela l'affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem

La sentenza del TAR si pone in linea con l’orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale:
- la mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere/dovere rivolto alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo. Infatti, il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento (vedi C. Stato 22/02/2018, n. 1123);
- il trascorrere del tempo di per sé non legittima situazioni che, essendo ab origine contra ius, non possono fondare alcun affidamento incolpevole. L’intervento edilizio è sin dall’origine illegittimo e, per tale motivo, inidoneo a “ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata”. Di conseguenza, la mancanza di affidamento incolpevole esclude che il mero decorso del tempo possa pregiudicare l’esercizio (doveroso) del potere amministrativo di adottare il provvedimento di demolizione, al fine di ripristinare l’assetto urbanistico ed edilizio preesistente (C. Stato 04/03/2019, n. 1498).

Dalla redazione