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13/05/2019

L'ordine di demolizione di opere abusive riguarda anche le opere accessorie o modificate

La Corte di Cassazione chiarisce che l'ordine di demolizione riguarda sia l'opera illecitamente realizzata, che le opere complementari o accessorie, nonché le eventuali opere illecitamente realizzate in sostituzione dell'opera oggetto dell'ordine.

FATTISPECIE
Nel caso di specie:
- la costruzione oggetto della sentenza di condanna e dell’ordine di demolizione aveva ad oggetto una struttura realizzata in sopraelevazione ad un fabbricato adibito a civile abitazione, costituita da sei pali in legno posti in verticale, quattro dei quali conficcati in appositi alloggi in muratura e due fissati a muratura preesistente con staffe in ferro e bulloni, nonché da pali posti in orizzontale, posti complessivamente a sostegno di una copertura a spiovente in plastica e cannucce, per una superficie di mq. 48,50 ed un'altezza media di mt. 2,80;
- la ricorrente aveva asserito di aver abbattuto la struttura per la quale era stata pronunciata condanna e costruito altra struttura ex novo, consistente in un nuovo manufatto in muratura in luogo di quello oggetto della decisione giudiziale;
- con accertamento del Comune si dà atto dell'assenza di comunicazione di autodemolizioni del manufatto per il quale era stata pronunciata condanna e dell’esistenza di un manufatto di circa mq. 60 di superficie realizzato prevalentemente in muratura con copertura in lamiere zincate coibentate ed interamente controfittato, il tutto rifinito e destinato a civile abitazione e probabilmente realizzato in sostituzione della vecchia tettoia.

La questione esaminata dalla Suprema Corte è se l'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, disposto unitamente alla condanna per un reato offensivo della tutela del paesaggio, possa essere impedita in caso di sostituzione dell'opera da eliminare con altro manufatto realizzato in difetto di assenso dell'autorità amministrativa competente.

PRINCIPI GIURIDICI
In primo luogo, la Corte di Cassazione ricorda l’indirizzo consolidato secondo cui l'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 181, comma 2, del D. Leg.vo 42/2004, può essere evitata in sede esecutiva, anche in caso di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, soltanto se risulti la compatibilità paesaggistica dell'intervento realizzato. 

La Sent. C. Cass. pen. 24/04/2019, n. 17541 precisa poi che l'ordine di demolizione, di cui all'art. 31, comma 9, D.P.R. 380/2001, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, in quanto l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi e, come tale, deve avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione.

Inoltre, l'esigenza di impedire di incentivare le più diverse forme di abusivismo, funzionali ad impedire o a ritardare a tempo indefinito la demolizione di opere in precedenza illegalmente realizzate si pone anche quando l'opera illegittima sia stata integralmente sostituita da altra opera realizzata in difetto di qualunque autorizzazione e controllo da parte delle autorità amministrative competenti.

In conclusione, le nuove opere, quand'anche si volesse ritenere che le stesse siano state realizzate in totale sostituzione del manufatto per la cui costruzione era intervenuta condanna, non possono in alcun modo impedire l'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto eseguite in difetto di qualunque assenso, nonché di qualunque interlocuzione con le autorità amministrative competenti.

 

Dalla redazione