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08/05/2019

Consolidamento della SCIA e tutela del terzo

Secondo la Corte Costituzionale, sentenza 13/03/2019, n. 45, il decorso dei termini stabiliti dagli artt. 19 e 21-nonies, L. 241/1990 per le verifiche sulla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) comporta il consolidamento della stessa e la conseguente impossibilità da parte del terzo di sollecitare un intervento dell’Amministrazione.

Il TAR Toscana ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 6-ter, della L. 07/08/1990, n. 241 nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica sulla segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) spettanti alla Pubblica Amministrazione. Tale norma, stabilito che la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, attribuisce al terzo interessato la facoltà di sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’Amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), nulla disponendo circa il termine entro cui vada effettuata tale sollecitazione.

La Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondate le questioni, ha ritenuto che il suddetto termine può essere desunto dalle norme in materia già esistenti quali i commi 3, 4 e 6-bis dell’art. 19, L. 241/1990 e l’art. 21-nonies della L. 241/1990 (richiamato dal comma 4) secondo i quali le verifiche cui è chiamata l’Amministrazione devono essere effettuate entro 60 - o 30 giorni in caso di SCIA in materia edilizia - dalla presentazione della SCIA e poi entro i successivi 18 mesi per il caso di annullamento in autotutela. Poiché la sollecitazione del terzo riguarda i medesimi poteri di verifica, decorsi questi termini, secondo la Corte, “la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell’Amministrazione, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo. Questi, infatti, è titolare di un interesse legittimo pretensivo all’esercizio del controllo amministrativo, e quindi, venuta meno la possibilità di dialogo con il corrispondente potere, anche l’interesse si estingue”.

Cioè a dire che il decorso dei termini suddetti comporta il consolidamento della SCIA e il conseguente estinguersi del potere dell’Amministrazione di intervenire in autotutela, vanificando una eventuale richiesta a tal fine da parte del terzo.

Al riguardo è stato precisato che rimane ferma la possibilità per il soggetto terzo che si ritenga leso dall’attività intrapresa sulla base della SCIA:
- di attivare i poteri di verifica dell’Amministrazione in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni ai sensi dell’art. 21, comma 1, L. 241/1990 e di sollecitare i poteri di vigilanza e sanzionatori sull’attività urbanistico-edilizia richiamati dal comma 6-bis dell’art. 19, L. 241/1990;
- di agire in sede risarcitoria nei confronti della P.A. in caso di mancato esercizio del doveroso potere di verifica e del privato che abbia posto in essere un’attività illecita.

Posto quanto sopra, la Corte ha comunque confermato l’esistenza del problema della conoscibilità da parte del terzo della data di presentazione della SCIA in tempo utile per proporre l’istanza di sollecitazione, tanto da ritenere opportuno un intervento normativo da parte del legislatore sull’art. 19, L. 241/1990 ai fini, da una parte, di rendere possibile al terzo interessato una più immediata conoscenza dell’attività segnalata e, dall’altra, di impedire il decorso dei relativi termini in presenza di una sua sollecitazione, in modo da sottrarlo al rischio del ritardo nell’esercizio del potere da parte dell’Amministrazione e al conseguente effetto estintivo di tale potere.

Dalla redazione