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08/05/2019

Contributi ai comuni in zona sismica per adeguamento antisismico e messa in sicurezza

Il Decreto del Ministero dell'interno, pubblicato nella G.U. del 06/05/2019, n. 104, ha approvato il modello di certificazione con il quale i comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 possono richiedere il contributo per spese di progettazione relative ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico. La richiesta va inoltrata entro il 15/06/2019.

L'art. 41-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50 (convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96, ed in seguito modificato dall'art. 17-quater del D.L. 148/2017) prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite complessivo di 55 milioni di Euro per il biennio 2018-2019.

L’ordine di priorità ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo è il seguente:
a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;
b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilità sismica già effettuata;
c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.

Il D. Min. Interno 18/04/2019 approva il modello di certificazione informatizzato per l'anno 2019, con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributo.

Il Decreto inoltre fissa modalità e termini di trasmissione per la validità della certificazione (che coincidono con quelli già previsti dall’art. 41-bis del D.L. 50/2017) e stabilisce che i comuni, entro il termine perentorio delle ore 24 del 15/06/2019, devono trasmettere la certificazione esclusivamente con modalità telematica, mediante apposizione di firma digitale del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.
 

Dalla redazione