SCIA e autorizzazione paesaggistica, esclusione del silenzio assenso | Bollettino di Legislazione Tecnica
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30/04/2019

SCIA e autorizzazione paesaggistica, esclusione del silenzio assenso

La Corte di Cassazione, sez. pen., con la sentenza 09/04/2019, n. 15523, fornisce chiarimenti in merito agli atti necessari per la realizzazione di interventi edilizi in zone sottoposte a vincoli paesaggistici e ambientali.

Nella fattispecie era stato proposto ricorso avverso l’ordinanza di conferma del sequestro preventivo di un immobile in ristrutturazione con edificazione di due tettoie e di una piscina in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il ricorrente, che aveva presentato una SCIA, sosteneva il perfezionamento della procedura del silenzio-assenso. In sostanza si trattava di accertare se l'autorizzazione paesaggistica prevista per la realizzazione di opere edilizie in aree sottoposte a vincolo e per le quali è necessaria la segnalazione certificata di inizio di attività, possa intendersi rilasciata per effetto del silenzio della Pubblica Amministrazione competente.

Al riguardo la Corte, nel rigettare il ricorso, ha riepilogato le norme in materia costituite dagli artt. 20, 22 e 23-bis del D.P.R. 380/2001; art. 20, L. 241/1990 dalle quali ha fatto discendere i seguenti principi:

- quando si intende realizzare un intervento edilizio per il quale è necessario il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio di attività riguardanti immobili sottoposti a tutela paesaggistica o ambientale è necessario acquisire preventivamente il parere o l'autorizzazione prevista dalle specifiche discipline di salvaguardia;

- l'istituto del silenzio assenso non opera con riferimento agli atti e procedimenti riguardanti la tutela del patrimonio paesaggistico o dell'ambiente.

In conclusione, l'autorizzazione paesaggistica prevista per la realizzazione di opere edilizie in aree sottoposte a vincolo e per le quali è necessaria la segnalazione certificata di inizio di attività non può intendersi rilasciata per effetto del silenzio della Pubblica Amministrazione competente, essendo necessario ai fini della liceità della condotta edificatoria che tale provvedimento autorizzativo sia emesso in modo formale.

Dalla redazione