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D. Leg.vo 16/02/1996, n. 104

Attuazione della delega conferita dall'art.3, comma 27, della L. 335/95, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare.
Con le modifiche introdotte dalle LL. del 23/12/2000 n. 388 e del 27/12/02 n.289
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[Premessa]


Il Presidente della Repubblica


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Titolo I - Programmi di cessione e nuovo modello gestionale
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Art. 1. - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione delle norme di cui all'art. 3, comma 27, della L. 8 agosto 1995, n. 335,R disciplina l'attività in campo immobiliare degli enti previdenziali di natura pubblica elencati al numero 1 della tabella allegata alla L. 20 marzo 1975, n. 70, ed altresì di quelli di cui al D.L.vo 30 giugno 1994, n. 479, e di enti previdenziali pubblici successivamente istituiti, per quanto attiene alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari se

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Art. 2. - Avvio del nuovo processo gestionale e programmi di cessione

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa i criteri e parametri omogenei a cui gli enti si attendono per un'organica ricognizione del loro patrimonio immobiliare, da completare nei successivi sei mesi. Detta ricognizione, finalizzata alla rilevazione e sistemazione di tutti i dati necessari per la definizione dei programmi di cessione di cui alle successive disposizioni anche per quanto riguarda le effettive destinazioni d'uso e delle utenze e le esigenze di adeguamento delle classificazioni catastali, può essere realizzata dagli enti tramite le società già costituite e le collaborazioni già acquisite contrattualmente dai medesimi enti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le predette finalità e per quelle di cui al comma 2, gli enti possono avvalersi di un apposito centro unitario di servizi.

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Art. 3. - Affidamento della gestione a soggetti specializzati

1. Attraverso deliberazioni dei competenti organi, gli enti affidano alle società di gestione, individuate previa gara pubblica, mandati con rappresentanza inerenti la gestione di tutti i beni immobili, ivi compresi quelli posti a copertura delle riserve tecniche, e comunque evitando di assumere impegni contrattuali che possano ostacolare l'attuazione dei piani di trasferimento definiti.

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Art. 4. - Contenuti dei contratti di gestione

1. I contratti di gestione, che possono riguardare anche quote parti del complesso della proprietà immobiliare dell'ente previdenziale, si conformano ai seguenti principì ispiratori:

a) rappresentanza esterna del mandante da parte del mandatario;

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Art. 5. - Caratteristiche delle società di gestione

1. Alla gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici possono essere ammesse società di capitale, società cooperative, associazioni temporanee di imp

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Art. 6. - Piani di alienazione e criteri per la vendita

1. Nei piani di alienazione sono da inserire prioritariamente edifici con forte propensione all'acquisto da parte degli assegnatari e edifici parzialmente alienati.

2. Il prezzo di vendita é determinato dall'ente proprietario sulla base dei seguenti criteri:

a) immobili ad uso abitativo acquistati dai conduttori e appartenenti alle categorie catastali A2, A3, A4 e A5: il prezzo degli alloggi é costituito da valore che risulta applicando un moltiplicatore 100 alle rendite catastali definite ai sensi dell'art. 1, comma 10, primo periodo, della L. 24 dicembre 1993, n. 560;R

b) immobili ad uso abitativo appartenenti alla categoria catastale A1 ed immobili ad uso diverso: il valore che risulta dall'applicazione dei criteri di cui alla lettera a), incrementato del 50 per cento, costituisce il prezzo minimo per l'alienazione dell'immobile al miglior offerente attraverso le società indipendenti di intermediazione immobiliare di cui all'art. 7. A parità di condizioni, gli attuali conduttori hanno diritto di prelazione ai sensi del comma 5.

3. Nei casi in cui non sia possibile alienare gli immobili ai sensi del comma 2, i medesimi immobili sono inseriti nelle integrazioni ai piani di cessione di cui all'art. 2, comma 4, ai fini del loro conferimento ai fondi comuni di investimento immobiliare. Qualora il conferimento predetto risulti non attuabile, nel termine di un triennio, a c

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Art. 7. - Attuazione delle alienazioni

1. Le alienazioni avvengono da parte di ciascun ente mediante una o più società indipendenti di intermediazione immobiliare individuate tramite gara pubblica, salva la possibilità di vendita diretta ai conduttori. Ai fini dell'attuazione del presente articolo possono essere ammesse alle gare società di capitale, associazioni temporanee di imprese o con

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Art. 8. - Immobili utilizzati per finalità di pubblico interesse

1. Nella cessione di immobili già direttamente utilizzati ad enti e soggetti pubblici per fina

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Art. 9. - Cessione tramite conferimento

1. Gli enti previdenziali possono conferire parte del proprio patrimonio immobiliare ai fondi comuni di investimento immobiliare e alle società immobiliari di cui all'art. 2, comma 3, lettere c) e d).

2. I progetti di conferimento sono sottoposti al parere preventivo dell

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Art. 10. - Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali

1. Ai fini del miglior controllo e indirizzo dell'attività immobiliare e per attuare le procedure previste dal presente decreto per l'attuazione dei programmi di cessione nel termine massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, é costituito, per la medesima durata di cinque anni, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti. L'Osservatorio, che opera anche a diretto supporto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per l'azione di vigilanza e indirizzo, esercita, oltre a quelli previsti nelle altre disposizioni del presente decreto i seguenti compiti:

a) promuovere analisi, verifiche tecniche e confronti sulle attività immobiliari degli enti con lo specifico obiettivo di definire principì e criteri idonei a migliorarne la qualità e l'efficacia e a consentire l'armonizzazione ed il coordinamento delle stesse sia sotto il profilo amministrat

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Art. 11. - Nuovi investimenti

1. In relazione all'impiego di fondi disponibili in attuazione delle disposizioni vigenti, gli investimenti nel settore immobiliare, fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti a uso strumentale, vengono realizzati dagli enti, sentito il parere dell'Osservatorio di cui all'art. 10 anche in merito alle prospettive di rendimento, esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni mino

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Art. 12. - Vigilanza e relazioni al Parlamento

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale esercita, anche con il supporto tecnico dell'Oss

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Art. 13. - Adeguamento delle strutture degli enti di previdenza

1. Gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, conformano la propria struttura or

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Art. 14. - Soppressione della DIEP e dell'IGEI

1. La società consortile Dismissione immobili enti previdenziali (DIEP s.p.a.), é posta

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Titolo II - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 15. - Criteri di assegnazione in locazione delle unità immobiliari e determinazione dei canoni

1. Gli enti garantiscono un'adeguata informazione pubblica sulle disponibilità delle unità abitative da locare, in particolare tramite la pubblicazione obbligatoria delle medesime disponibilità sul foglio annunci legali della provincia e sull'albo pretorio dei comuni, la trasparenza e congruità di oggettivi criteri di assegnazione e la loro verificabilità, in particolare con riferimento, nell'area degli immobili non di pregio, alle condizioni reddituali del nucleo familiare, alla composizione dello stesso e a particolari situazioni di bisogno socialmente rilevanti.

2. La specificazione dei criteri di assegnazione di cui al comma 1, ivi comprese le normative speciali a favore dei nuclei familiari in particolare condizione di bisogno, sono definite con apposita circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esaminata ed approvata dal Consiglio dei Ministri. nella medesima circolare vengono forniti criteri generali, anche a seguito di indicazioni elaborat

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