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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 04/04/2019, n. 15/R
D. P.G.R. Toscana 04/04/2019, n. 15/R
D. P.G.R. Toscana 04/04/2019, n. 15/R
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PREAMBOLOVisto l’articolo 46, comma 1 dello Statuto; Vista la legge regionale 7 gennaio 2015 n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008); Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); |
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CAPO I - Oggetto, ambito di applicazione e responsabilità |
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Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione (art. 20 l.r. 1/2015)1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della legge regional |
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Art. 2 - Definizioni (art. 20 l.r. 1/2015)1. Agli effetti del presente regolamento si intende per: a) “informativa preliminare di piano o programma”, il documento predisposto ai fini dell’informazione al Consiglio regionale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 48 dello Statuto per l’espressione degli indirizzi; |
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Art. 3 - Dirigente responsabile (art. 20 l.r. 1/2015)1. Il dirigente responsabile dei piani e programmi regionali: a) redige i documenti di piano; |
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CAPO II - Valutazione e monitoraggio |
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Art. 4 - Valutazione (artt. 1 e 20 l.r. 1/2015)1. Il piano o il programma contiene gli elementi di valutazione e di analisi che evidenziano: a) le coerenze interne ed esterne dello strumento di programmazione e la verifica di conformit |
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Art. 5 - Valutazione di coerenza e verifica di conformità (artt. 1 e 20 l.r. 1/2015)1. La valutazione di coerenza di un piano o programma riguarda l’analisi della coerenza tra: a) le strategie e gli obiettivi generali del piano o programma e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale q |
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Art. 6 - Analisi di fattibilità finanziaria (artt. 1 e 20 l.r. 1/2015)1. L’analisi di fattibilità finanziaria concerne l’individuazione delle risorse finanziarie disponibili |
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Art. 7 - Valutazione degli effetti attesi e sistema di monitoraggio (artt. 1 e 20 l.r. 1/2015)1. La valutazione degli effetti delle azioni e degli interventi dei piani e programmi regionali evidenzia le ricadute attese e prevedibili, derivanti dall’attuazione del piano o programma dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana nonché eventuali considerazioni relative alle differenze di genere. 2. La valutazione degli effetti è realizzata sulla base di procedure, mo |
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CAPO III - Formazione del piano e partecipazione |
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Sezione I - Processo di formazione del piano o programma |
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Art. 8 - Formazione dei documenti di piano o programma (artt. 3, 4 e 20 l.r. 1/2015)1. Il processo di formazione del piano o programma si articola nelle seguenti fasi: a) approvazione da parte della Giunta regionale dell’informativa preliminare di piano o programma ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto e trasmissione al Consiglio regionale; b) esame da parte del Nucleo Unificato Regionale di Valutazione (NURV) e del Comitato di Direzione della proposta di piano o programma; c) partecipazione ai sensi dell’articolo 9 sulla proposta di piano o programma; d) deliberazione da parte della Giunta regionale della proposta finale di piano o programma. |
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Sezione II - Partecipazione e informazione |
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Art. 9 - Forme di partecipazione (art. 3 l.r. 1/2015)1. Nel corso del processo di elaborazione e approvazione, i piani e programmi sono soggetti, oltre al confronto e alla concertazione di cui all’articolo 3 della l.r. 1/2015, alle forme di partecipazione previ |
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CAPO IV - Disposizioni finali |
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Art. 11 - Abrogazione1. È abrogato il regolamento regionale 23 giugno 2011, n. 24 (Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strument |
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Art. 12 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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