FAST FIND : FL5013

Flash news del
08/04/2019

Appalti: variazioni richieste dal committente comportanti notevoli modificazioni

In tema di contratto di appalto di lavori privati, la Corte di Cassazione fornisce chiarimenti in merito alle variazioni richieste dal committente che comportino notevoli modificazioni ed alla responsabilità dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera.

In tema di appalti di lavori privati, la Sent. C. Cass. civ. 02/04/2019, n. 9152 ribadisce importanti principi:
- quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori; perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore;
- l'appaltatore è obbligato a controllare la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità solo ove dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato costretto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo;
- anche in presenza dei presupposti per domandare la risoluzione del contratto di appalto, il committente può limitarsi a chiedere l'eliminazione, a spese dell'appaltatore, delle difformità o dei vizi da cui l'opera risulta affetta, pure se tale eliminazione sia possibile solo attraverso l'integrale rifacimento dell'opera medesima. La responsabilità dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera, va quantificata nella spesa necessaria per l'eliminazione dei vizi anche ove questa comporti l'integrale rifacimento dell'opera.

Dalla redazione