Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 04/03/2019, n. 330 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 04/03/2019, n. 330

Modalità applicative del disposto di cui al comma 4 dell'art. 23 del R.R. n. 41/2001, come modificato dal disposto di cui all'art. 36 della L.R. n. 16/2017 per il rilascio delle concessioni per l'uso di un corso d'acqua, naturale o artificiale, appartenente al demanio idrico quale vettore di risorse idriche già concesse o richieste in concessione.
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Visti:

il Regolamento regionale 20 dicembre 2001, n. 41 Legge regionale 14 aprile 2004, n.7 e ss.mm.ii.;

Considerato che:

- il Capo IV "Risorse idriche, difesa del suolo e miniere" della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii. ha fornito una prima disciplina relativa alla gestione delle materie delegate ai sensi del citato D.Lgs. n. 112/98 ed, in particolare, gli artt. 141 e 142 dettano le disposizioni circa le modalità di gestione dei beni del demanio idrico prevedendo altresì l’emanazione di successivi provvedimenti regionali di dettaglio;

- il procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica è disciplinato dal Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n.41, che è stato convalidato dall’

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Allegato - Modalità applicative per il rilascio delle concessioni per l’uso di un corso d’acqua, naturale o artificiale, appartenente al demanio idrico quale vettore di risorse idriche già concesse o richieste contestualmente

La valutazione delle istanze per il rilascio della concessione per l’uso di un corso d’acqua, naturale o artificiale, appartenente al demanio idrico quale vettore (di seguito concessione al vettoriamento) dovrà essere effettuata sulla base dei seguenti principi generali desumibili dalle normative comunitarie, statali e regionali in materia di risorsa idrica.

Pertanto si ritiene che:

1) con specifico riferimento alle disposizioni contenute nella Direttiva Quadro Acque per la tutela qualitativa della risorsa idrica e per il raggiungimento degli obiettivi:

a. la concessione al vettoriamento potrà essere assentita solo a condizione che non si crei pregiudizio alla sicurezza idraulica, agli habitat e all’idromorfologia del corpo idrico artificiale o naturale utilizzato quale vettore e, in generale, non infici il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua utilizzato quale vettore;

b. non potrà essere effettuato il vettoriamento di acque prelevate da un corpo idrico in stato chimico non buono o che presenti superamenti degli standard di qualità ambientale, anche per un solo elemento chimico, di cui alla Tab.1/B dell’All.1 alla Parte Terza del DLgs.n.152/06.

2) per ragioni di congruità di bilancio idrico e affinché non si venga meno a quanto disposto al comma 1 dell’art.36 della LR 16/17, in relazione alla limitazione di nuove infrastrutture, non potrà essere richiesta concessione al vettoriamento in un corpo idrico del quantitativo complessivo di risorsa concessa o richiesta in concessione da altro diverso corpo idrico;

3) in ottemperanza a quanto disposto dalla lett. a) dell’art. 12bis del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, per motivi di sicurezza idraulica ed idrogeologica, nonché stante quanto disposto dall’Autorità di Bacino del distretto idrografico del Fiume Po nella “Direttiva Derivazioni” (di cui alla Delibera CIP n.3/2017) che individua le soglie di seguito riportate come “pressione potenzialmente significative”, la concessione al vettoriamento potrà essere rilasciata a condizione che:

a. le variazioni di portata del corso d’acqua naturale recettore siano inferiori al 25 % rispetto alla portata media naturalizzata annua;

b. le condizioni di portata del corso d’acqua naturale recettore siano inferiori alla portata media naturale annua;

4) la risorsa idrica affluente da canali consortili censiti esclusivamente quali canali di scolo, recapitanti nel corpo idrico in cui &egrav

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