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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Emilia Romagna 20/11/2001, n. 41
Regolam. R. Emilia Romagna 20/11/2001, n. 41
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 26/07/2012, n. 9
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, il procedimento per il rilascio dei titoli concessori relativi al prelievo di acqua pubblica, con finalità di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e dei principi desumibili dalla legislazione statale in materia, ed in particolare dalle seguenti disposizioni di legge: - RD 14 agosto 1920, n. 1285 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche"; - RD 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del TU delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici"; |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. È sottoposto alla disciplina del presente regolamento qualsiasi approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da acque sotterranee e sorgive, ad eccezione di quanto indicato al comma 2 e con esclusione delle acque minerali e termali regolate ai sensi della |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "acque superficiali": il reticolo idrografico costituito da fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali; b) "acque sotterranee": le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo a livello sia ipodermico sia profondo. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea; c) "acque subalvee": gli acquiferi continui a falda libera in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo, al di s |
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Art. 4 - Attribuzione delle competenze1. I procedimenti concessori ed autorizzativi sono di competenza del Servizio regionale territorialmente competente, di seguito denominato Servizio. Il Servizio assume pertanto, sulla base degli indirizzi el |
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TITOLO II - IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE |
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CAPO I - Avvio del procedimento e iter istruttorio |
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Art. 5 - Domanda di concessione1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda. 2. Può presentare domanda di concessione chiunque - pers |
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Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda1. La domanda va indirizzata al Servizio nella cui circoscrizione sono ubicate le opere di presa e deve contenere i seguenti elementi: a) dati identificativi del richiedente; b) oggetto della richiesta; c) individuazione del corpo idrico da cui si richiede il prelievo (superficiale, sotterraneo o sorgente), denominazione del corpo idrico superficiale o della sorgente, ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali e coordinate geografiche UTM); d) richiesta di autorizzazione alla perforazione nel caso in cui l'opera di presa sia costituita da un pozzo; e) uso della |
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Art. 7 - Procedibilità della domanda1. Il Servizio verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici, comun |
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Art. 8 - Sportello Unico1. Qualora la necessità di prelevare acqua sia connessa ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447 l'utente presenta un'unica domanda allo Sportello Unico per le attività produttive. Fino all'attivazione dello Sportello Unico le domande sono presentate direttamente al Servizi |
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Art. 9 - Parere dell'Autorità di bacino1. Il Servizio trasmette la domanda di concessione corredata della relativa documentazione alla competente Auto |
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Art. 10 - Pubblicazione1. Il Servizio richiede la pubblicazione della domanda, mediante apposito avviso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 2. L'avviso deve contenere le seguenti informazioni: |
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Art. 11 - Osservazioni ed opposizioni1. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titola |
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Art. 12 - Acquisizione di ulteriori pareri1. Il responsabile del procedimento individua, in rapporto alla tipologia, alle caratteristiche ed all'ubicazione della derivazione, i pareri da richiedere per la definizione dell'istruttoria ed il rilascio della concessione, fra i quali hanno carattere di obbligatorietà quelli emessi dai seguenti Enti: a) Autorità di bacino ai sensi dell'art. 9; |
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Art. 13 - Conferenza di Servizi1. Qualora l'istruttoria della domanda di concessione richieda l'esame contestuale di |
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Art. 14 - Sopralluogo1. Il responsabile del procedimento decide in merito alla necessità del sopralluogo in relazione alla presenza di osservazio |
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Art. 15 - Integrazioni documentali1. Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'acquisizione di ulte |
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Art. 16 - Autorizzazione alla perforazione di pozzi1. Nel caso di richiesta di concessione di acque sotterranee da esercitarsi mediante pozzo, il Servizio, ferma restando la disciplina prevista all'art. 95 del RD 1775/33 relativamente alle perforazioni su fondo altrui, autorizza in via preliminare gli eventuali assaggi o indagini previsti dall'art. 98 del citato RD e la perforazione del pozzo, dando conto di eventuali osservazioni ed opposizioni e dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 12. 2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce: a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo; |
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Art. 17 - Perforazioni finalizzate a controlli1. Qualora le perforazioni siano finalizzate a sondaggi per il controllo del livello piezometrico della falda e della qualità dell'acqua o siano funzionali all'abbassamento della falda freatica per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, l'interessato invia |
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CAPO II - Conclusione del procedimento |
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Art. 18 - Rilascio della concessione1. La concessione è rilasciata con determinazione dirigenziale, in coerenza con il Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque di cui all'art. 114 della L.R. 3/99 e con i Piani territoriali di coord |
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Art. 19 - Disciplinare di concessione1. Il disciplinare di concessione prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario. 2. Il disciplinare è redatto sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Direzione generale competente e contiene i seguenti elementi: a) i dati identificativi del concessionario; b) la quantità d'acqua da derivare espressa in moduli o in l/s e, quando coerente con la destinazione d'uso, in mc annui, precisando, nel caso d |
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Art. 20 - Criteri per la determinazione del canone1. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, il cui importo è stabilito dall'art. 152 della L.R. 3/99, in relazione all'uso ed al quantitativo di acqua concessa. L'obbli |
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Art. 21 - Durata della concessione1. Fermo restando quanto disposto da norme speciali, la durata della concessione non può essere superiore a trent |
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Art. 22 - Diniego della concessione1. Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi: a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni del Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque, dei Piani territoriali di coordinamento provinciale nonché con le finalità di salvaguardia degl |
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Art. 23 - Concessione d'acqua e di beni demaniali1. Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione di aree demaniali è adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area. L'importo del canone da corrispondere annualmente è relativo alla sola concessione della risorsa idrica. |
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Art. 24 - Termini per la conclusione del procedimento1. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso. 2. Il termine per l'emanazione del provvedimento di rilascio o diniego della concessione e di rinnovo decorre dalla data di ri |
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Art. 25 - Notificazione e registrazione degli atti1. Tutti i provvedimenti relativi alle concessioni di acqua pubblica devono essere notificati all'intestatario e devono indicare i termini e |
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CAPO III - Valutazione di impatto ambientale |
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Art. 26 - Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale1. Le domande di derivazione di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 sono istruite ai sensi del present |
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CAPO IV - Procedimenti connessi alla concessione |
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Art. 27 - Rinnovo della concessione1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla scadenza naturale del titolo, da presentarsi con le modalità indicate all'art. 6. Il richiedente, di norma, è esentato dalla presentazione degli elaborati tecnici previsti ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo. 2. Le domande di rinno |
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Art. 28 - Cambio di titolarità1. La richiesta di cambio di titolarità della concessione è indirizzata |
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Art. 29 - Sottensione1. La sottensione totale si ha in presenza di una domanda di concessione di acqua pubblica per la quale si verifichino contestualmente le seguenti condizioni: a) incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, intendendosi per incompatibilità sia la impossibilità di coesistenza fra le opere di presa e/o di restituzione sia la inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto |
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Art. 30 - Limitazione o sospensione temporanea dell'esercizio della concessione1. L'esercizio del prelievo può essere temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di pubblico interesse, ed in particolare: a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo de |
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Art. 31 - Varianti alla concessione1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette alla disciplina prevista dal presente Regolamento per il rilascio di nuova concessione. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a: a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa, quando il nuovo utilizzo comporti anche un aumento del prelievo o una modifica delle opere di derivazione; |
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TITOLO III - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE |
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Art. 32 - Decadenza1. Sono causa della decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti fatti, eventi od omissioni: |
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Art. 33 - Revoca1. La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ra |
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Art. 34 - Rinuncia alla concessione1. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta al Servizio e deve contenere le seguenti informazioni: |
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Art. 35 - Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza1. Le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, devono, di norma, essere rimosse a cura e spese del concessionario, ed i luoghi ripristinati. 2. Allo stesso modo, qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata, secondo le prescrizioni del Servizio, di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti |
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TITOLO IV - CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA |
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Art. 36 - Prelievi assoggettati a procedura semplificata1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo i seguenti prelievi di acqua pubblica, purché gli stessi non siano ubicati all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientrino nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell'art. 1 del DPR 20 ottobre 1998, n.447: a) i prelievi di acqua superficiale aventi carattere di provvisorietà, conseguenti a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, di durata temporale limitata e definita, con portata massima non superiore a 5 l/s, esercitati mediante opere di prelievo mobili; b) i prelievi di acqua superficiale destinati all'uso domestico nonché quelli ad uso irriguo, a condizione che l'esercizio del prelievo sia effettuato con opere mobili e che la portata massima dello stesso non sia superiore a 2 l/s; c) i prelievi di acqua sotterranea, a qualsiasi uso extradomestico destinati, quando il volume annuo di prelievo non superi i mc 3000 e la profondità della falda intercettata non ecceda i 30 metri, fatta salva una diversa |
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TITOLO V - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SPECIALI |
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CAPO I - Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica |
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Art. 38 - Procedimento di rilascio della concessione preferenziale1. La domanda di concessione preferenziale si intende validamente presentata se pervenuta al Servizio entro il termine previsto dalla legge. 2. Qualora il responsabile del procedimento rilevi la incompletezza della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dagli artt. 6 o 36, invita il richiedente a regolarizzarla. Il mancato adempimento comporta, ai sensi dell'art. 7, l'improcedibilità della domanda, da dichiararsi con atto formale, con il quale viene disposta altresì l'immediata cessazione dell'utenza. Analogo provvedimento viene adottato per le domande pervenute dopo la scadenza del termine. |
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Art. 39 - Procedimento di riconoscimento di antico diritto1. Le domande di riconoscimento si intendono validamente presentate se pervenute al Servizio entro il termine previsto dalla legge. Alla d |
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TITOLO V - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SPECIALI |
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CAPO II - Procedimento in attuazione dell'art. 27 della Legge 36/94 |
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Art. 41 - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione1. La domanda di autorizzazione è presentata al Servizio nella cui circoscrizione è ubicata l'opera di presa afferente alla concessione di derivazione originaria e contiene i seguenti elementi: a) dati identificativi e costitutivi del Consorzio; b) individuazione dei corpi idrici interessati dalla diversa utilizzazione e indicazione degli estremi catastali dei punti di prelievo; c) uso della risorsa; d) quantitativo della risorsa per l'uso richie |
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TITOLO VI - NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 42 - Norme speciali1. L'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui alla Legge 36/94 e alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25, è concessa all'Agenzia di ambito competente per territorio, se costituita, ovvero al Comune ove è ubicata l'opera di presa quale referente di tutti i |
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Art. 43 - Norme generali sui procedimenti pendenti1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati e riconducendo, con le necessarie integrazioni, le singole fattispecie alle diverse procedure individuate al Titolo II, al Titolo IV ed al Titolo V. Il responsabile del procedimento, al fine di acquisire i pareri di cui agli artt. 9 e 12, può convocare la Conferenza di Servizi di cui all'art. 13 e, qualora lo ritenga opportuno, può disporre l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi. 2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la fattispecie delle concess |
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Art. 44 - Licenze di attingimento1. I procedimenti relativi alle domande di licenza annuale di attingimento, già |
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Art. 45 - Procedimenti di autorizzazione alla ricerca1. I titolari di autorizzazione alla ricerca, anche se rilasciata prima del 10 agosto 1999 qualora entro tale data non sia inizia |
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Art. 46 - Progetti di derivazione sottoposti a valutazione di impatto ambientale1. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica soggetti a procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/86, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, rimangono sospesi sino all'esit |
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Art. 47 - Termine provvisorio per la durata delle concessioni1. Fino all'adozione della direttiva di cui al comma 2 dell'art. 21, tutte le concess |
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Art. 48 - Revisione delle concessioni1. Tutte le utenze in atto al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs |
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Art. 49 - Sanzioni1. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, riconducibile all'util |
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Art. 50 - Norma finale1. Il presente Regolamento sostituisce ogni altra disposizione con esso incompatibile. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Reg |
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