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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 30/10/2017, n. 1694

Disposizioni in materia di demanio idrico ai sensi dell'art. 8 L.R. 2/2015.
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Visti:

- il Regolamento regionale 20 dicembre 2001, n.41

Considerato che:

- il Capo IV "Risorse idriche, difesa del suolo e miniere" della L.R. n.3/99 e ss.mm.ii. detta una prima disciplina delle modalità per la gestione delle materie delegate ai sensi del citato D.Lgs. n.112/98 ed, in particolare, gli artt.141 e 142 dettano le disposizioni circa le modalità di gestione dei beni del demanio idrico rimandando alla emanazione di successivi provvedimenti regionali di dettaglio;

- il procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica è disciplinato dal Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n.41, che è stato convalidato dall’art. 55 della L.R. n.6/2004 “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e Relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università”;

- il Capo IFI “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio“, Titolo IFI della L.R. 7/2004 alla Sezione I individua le modalità per la gestione delle aree del demanio idrico ed in particolare stabilisce il corrispettivo dovuto quale canone per alcune tipologie di concessioni di aree del demanio idrico;

Considerato, inoltre, che:

- l’art.23 “Concessione d’acqua e di beni demaniali” al comma 4 del soprarichiamato Regolamento Regionale n. 41/2001, dispone che l’allora Servizio Tecnico Regionale competente per territorio possa rilasciare “ai Consorzi di Bonifica e di irrigazione concessione per l’uso di un corso d’acqua naturale quale vettore di acque già concesse o richieste da convogliare nelle reti consortili, a seguito di presentazione della relativa domanda e di versamento del canone di occupazione del demanio idrico o, in alternativa, previa assunzione da parte dei Consorzi medesimi dell’impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell’asta fluviale interessata. La concessione contiene l’autorizzazione idraulica nonché le prescrizioni relative ai dispositivi e alle modalità di immissione della risorsa nel corso d’acqua pubblico e nelle reti o infrastrutture consortili. Il vettoriamento, qualora sia condizione per l’esercizio della concessione d’acqua, è assentito unitamente alla concessione dell’acqua.“;

- con propria deliberazione n.1042/2010, nel riconfermare quale corrispettivo per il concesso vettoriamento che il Consorzio di Bonifica debba effettuare il versamento del canone di occupazione del demanio idrico o,

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