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19/03/2019

Trasformazione di seminterrato in locale abitabile: necessario il permesso di costruire

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la modifica di destinazione d'uso del piano seminterrato di un fabbricato da cantina a unità abitativa, anche senza l'esecuzione di opere, determina un aggravio del carico urbanistico e necessita del permesso di costruire.

FATTISPECIE
I ricorrenti erano stati dichiarati responsabili del reato di cui alla lett. b) dell'art. 44, comma 1, del D.P.R. 380/2001, per avere, difformemente da quanto indicato nella S.C.I.A. presentata al Comune di San Benedetto del Tronto, realizzato modifiche alla unità abitativa di loro proprietà, tali da consentirne la destinazione alla locazione, contrariamente a quanto previsto nella destinazione d'uso assentita.

La Corte d'appello, pur dando atto della mancata realizzazione di opere, aveva ritenuto aggravato il carico urbanistico e quindi configurabile il reato contestato, sottolineando l'intervenuta modificazione della destinazione d'uso del piano seminterrato (con la realizzazione di ingresso, cucina, sala da pranzo, camera da letto, disimpegno e gabinetto, allacciamento delle utenze domestiche e dotazione completa di arredi), concesso in locazione a fine abitativo fino all'ottobre 2013, allorquando è stata ripristinata l'originaria destinazione di tali locali; determinando per tale periodo un aggravio del carico urbanistico per la maggiore e autonoma superficie residenziale gravante sul territorio.

PRINCIPI INTERPRETATIVI
In proposito, la Sent. C. Cass. pen. 11/02/2019, n. 6366, ha riaffermato i seguenti principi relativi al mutamento di destinazione d'uso:
- la destinazione d'uso è un elemento che qualifica la connotazione del bene immobile e risponde a precisi scopi di interesse pubblico, di pianificazione o di attuazione della pianificazione;
- il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, tenuto conto che nell'ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi regimi urbanistico - contributivi, stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell'ambito della medesima categoria;
- il mutamento di destinazione d'uso realizzato senza l'esecuzione di opere edilizie è attualmente assoggettato a S.C.I.A., purché intervenga nell'ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio di categoria o, se il cambio d'uso sia eseguito nei centri storici, anche all'interno di una stessa categoria omogenea;
- deve ritenersi consentita la modifica di destinazione d'uso funzionale, purché non comporti una oggettiva modificazione dell'assetto urbanistico ed edilizio del territorio e non incida sugli indici di edificabilità, che non determini, cioè, un aggravio del carico urbanistico, inteso come maggiore richiesta di servizi cosiddetti secondari, derivante dalla diversa destinazione impressa al bene.

CONCLUSIONI
Alla luce di tali principi, secondo la Corte di Cassazione la sentenza d’appello aveva correttamente applicato l’orientamento interpretativo consolidato, relativo alla diversa incidenza sul carico urbanistico dell'utilizzo di una unità immobiliare a fini abitativi anziché come cantina di pertinenza di una diversa e separata abitazione.
Era stato infatti correttamente ritenuto che la modifica di destinazione d'uso della porzione di fabbricato di proprietà dei ricorrenti, senza l'esecuzione di opere ma in guisa tale da determinare un aggravio del carico urbanistico, integrasse il reato di cui alla lett. b), dell'art. 44, comma 1, del D.P.R. 380/2001.

Dalla redazione