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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 15/12/1979, n. 629
D.L. 15/12/1979, n. 629
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 15/02/1980, n. 25 (legge di conversione) riportate in corsivo
- L. 29/07/1980, n. 385
- Delib. CIPE 19/11/1981
- L. 25/03/1982, n. 94
- L. 30/04/1999, n. 136
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Art. 1.L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione è sospeso fino al 30 giugno 1980. Dopo tale data l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibi |
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Art. 2. |
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Art. 3.Le disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1 non si applicano: 1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell’art. 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833; 2) per quelli fondat |
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Art. 4.Il Ministro dell’interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, tramite le competenti prefetture, su proposta dei sindaci dei Comuni interessati, al pagamento di una somma non superiore a lire 1.000.000 in favore dei soggetti che ne facciano richiesta, |
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Art. 5.Il pretore, su istanza del conduttore o del locatore notificata alla controparte e presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa audizione delle parti se ritenuta necessaria, fissa con decreto la data di esecuzione ai sensi del secondo comma del precedente art. 1. |
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Art. 7.Ai Comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall’ISTAT per l’anno 1978, è attribuita per l’acquisto, anche nel territorio di Comuni vicini, di alloggi liberi già costruiti o in corso di costruzione, da ultimare entro il “30 settembre 1981”N6la somma complessiva di lire 400 miliardi, in essa compresi gli importi già distribuiti ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, da ripartirsi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato per l’edilizia residenziale. La Regione può destinare ai Comuni nei quali siano particolarmente gravi le difficoltà nel settore locativo, per l’acquisto di abitazioni, una aliquota non superiore al 10% dei finanziamenti ad essa attribuiti ai sensi dell’art. 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. I Comuni di cui al primo e secondo comma del presente articolo provvedono prioritariamente all’acquisto di alloggi aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457. Se l’acquisto di alloggi aventi le suddette caratteristiche tipologiche non esaurisce la somma attribuita al Comune, lo stesso Comune può acquistare alloggi con superficie superiore a quella definita nel terzo comma dell’art. 16 della legge 5 agosto |
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Art. 8.Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai Comuni o a consorzi di Comuni appositamente costituiti, mutui sino all’importo di lire 1.000 miliardi, al tasso di interesse annuo del 4%, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451. I mutui di cui al comma precedente sono garantiti dallo Stato. I mutui stessi sono destinati a finanziare, anche mediante l’acquisizione e il risanamento di immobili degradati, la costruzione di alloggi economici da cedere in locazione da parte dei Comuni, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonchè l’acquisizione delle aree e le relat |
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Art. 9.Al fine di promuovere la proprietà della casa tra le categorie meno abbienti, gli Istituti e le sezioni di credito fondiario e edilizio possono erogare mutui assistiti dal contributo statale sugli interessi per l’acquisto o per la costruzione di abitazioni. I mutui possono essere concessi ai soggetti che abbiano un reddito familiare complessivo compreso nei limiti di cui agli artt. 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non siano proprietari di altra abitazione nel Comune di residenza né in quello cui prestano la propria attività lavorativa e nel quale ha luogo la costruzione o si trova l’alloggio da acquistare. I mutui devono essere utilizzati per l’acquisto dell’abitazione occupata dallo stesso beneficiario in base a regolare contratto di locazione, ovvero per l’acquisto o la costruzione di altra abitazione non occupata, già costruita o da costruire, nella qu |
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Art. 10.Qualora i mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato, concessi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè ai sensi del precedente art. 9, non coprano il cento |
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Art. 11.Alle Regioni che non provvedono alla formulazione del programma regionale ed alle relative localizzazioni ai sensi dell&rs |
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Art. 12.Il secondo comma dell’ar |
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Art. 13.La revisione della misura dei tassi e dell’ammontare massimo dei mutui, prevista dall’art. 3, lettera o), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè la revisione dei limiti di reddito di cui agli artt. 20 e 22 della st |
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Art. 13-bisNell’art. 22 della le |
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Art. 15.Le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, e all’art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per quanto riguarda l’iscrizione e gli effetti dell’ipoteca a garanzia di mutui fondiari ed edilizi, si applicano anche al sistema dei libri fondiari reg |
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Art. 15-bisIl secondo comma dell’art. 2 |
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Art. 17. |
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Art. 18. |
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Art. 19.L’art 32 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e sostituito dal seguente: |
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Art. 20.Il secondo comma dell’ar |
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Art. 21.La commissione assegnazione alloggi prevista dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, forma le graduatorie definitive per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attribuendo il punteggio stabilito dal n. 10 del primo comma dell’ |
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Art. 22.Ai fini dell’applicazione degli ultimi due commi dell’art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il reddito del nucleo familiare dell’assegnatario deve essere superiore del 25% al li |
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Art. 23.Gli enti e le società indicate nel primo comma dell’art. 4-quater del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, ne |
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Art. 24.All’onere di lire 400 miliardi di cui all’art. 7 si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte al cap. 7792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1980, relativo all’apporto dello Stato per l’edilizia sovvenzionata previsto dall’art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457. |
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Art. 25.Per la concessione dei contributi di cui alle leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, l° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, alle iniziative che, alla data del 31 dicembre 1977, siano state oggetto di formale promessa di finanziamento ovvero siano state ammesse alla istruttoria dagli Istituti di credito ai sensi dell’ |
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Art. 26.É È autorizzato l’ulteriore limite di impegno di lire 10 miliardi e di lire 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981, ad integrazione degli stanziamenti di |
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Art. 26-bisNell’art. 47 della le |
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Art. 27.All’onere previsto dall’art. 4, valutato in lire 1.800 milioni, si provvede mediante riduzione del cap. 1291 de |
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Art. 28. |
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