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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Albo nazionale gestori ambientali: dettaglio dei compiti del responsabile tecnico
Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 03/06/2014, n. 120, le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico.
La Deliberaz. Albo Gestori Amb. 23/01/2019, n. 1 specifica che il responsabile tecnico, nell'ambito dei compiti e delle responsabilità di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 03/06/2014, n. 120 e relativamente alle categorie di iscrizione all'albo per le quali l'incarico è svolto:
- coordina l'attività degli addetti dell'impresa;
- definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d'urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l'eventuale ripetersi di dette circostanze;
- vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
- verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i
rifiuti.
La Deliberazione definisce inoltre i compiti del responsabile tecnico per le specifiche categorie.
Si precisa infine che il responsabile tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese deve informare ogni impresa di tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello allegato alla Deliberazione e specificando che l'attività da espletare risulta compatibile con le altre attività svolte.
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