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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 02/08/1982, n. 512
L. 02/08/1982, n. 512
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Art. 1.--Esenzioni da imposte dirette per gli immobili con destinazione ad usi culturaliDopo l' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,R e successive modificazioni, é aggiunto il seguente: |
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Art. 2.--Aggiornamento dei redditi catastali degli immobili vincolatiAll' articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: |
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Art. 3.--Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridicheIl secondo comma dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, é sostituito dai seguenti: "Sono inoltre deducibili: 1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, Re successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d' intesa con l' ufficio tecnico erariale competente per territorio; 2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l' acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell' articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, |
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Art. 4.--Esclusione dall' attivo ereditario ai fini dell' imposta di successioneAll' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono apportate le seguenti modificazioni: il numero 3) é soppresso; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Non concorrono altresì a formare l' attivo ereditario, se vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089,R e successive modificazioni e integrazioni, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario, ivi compresi: a) le cose che interessano l' archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d' arte originali che, singolarmente considerate o nel loro insieme, abbiano carattere di rarità e di pregio, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; d) le cose indicate nell' articolo 5 della legge lo giugno 1939, n. 1089, R e successive modificazioni ed integrazioni. |
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Art. 5.--Riduzione dell' aliquota dell' imposta di registroAll' articolo 1 della tariffa, allegato A, parte prima, ammessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni, é aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico o archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089,R e successive modificazioni, l' aliqu |
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Art. 6.--Pagamento dell imposta di successione mediante cessione di beni ereditariDopo l' articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, é aggiunto il seguente: "Art. 42-bis - Pagamento dell' imposta mediante cessione di beni culturali.--Gli eredi e i legatari possono cedere allo Stato a scomputo totale o parziale dell' imposta di successione, delle relative imposte ipotecarie e catastali, degli interessi, soprattasse e pene pecuniarie, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089,R e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all ' acquisizione. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario, e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al competente ufficio del registro, nei termini previsti dai precedenti articoli 41 e 42 per il pagamento delle imposte di successione. |
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Art. 7.--Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturaliDopo l' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,R e successive modificazioni, é aggiunto il seguente: "Art. 28-bis - Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali.--I soggetti tenuti al pagamento dell' imposta sul reddito delle persone fisiche, dell' imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell' imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all' articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089,R e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all' acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d' imposta. |
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Art. 8.--Agevolazioni in casi di donazioneGli atti di donazione sia a favore dello Stato che di enti pubblici territoriali, che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione all' |
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Art. 9.--Disposizioni per la regione siciliana e per le province autonome di Trento e di BolzanoIn relazione alle competenze spettanti alla regione siciliana ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di |
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Art. 10.--Istituzione di capitolo di spesa per manifestazioni culturaliNello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali é istituito un appos |
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Art. 11.--Tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scaviLe tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui all |
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Art. 12.--Copertura finanziariaAgli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l' anno 1982, rispettivamente, in lire 1.000 |
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