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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 10/05/1976, n. 319
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L. 10/05/1976, n. 319
- D.L. 10/08/1976, n. 544 (L. 08/10/1976, n. 690)
- L. 24/12/1979, n. 650
- D.L. 28/02/1981, n. 38 (L. 23/04/1981, n. 153)
- L. 24/11/1981, n. 689
- D.L. 30/12/1981, n. 801 (L. 05/03/1982, n. 62)
- L. 31/12/1982, n. 979
- D.L. 28/02/1983, n. 55 (L. 26/04/1983, n. 131)
- L. 02/05/1983, n. 305
- Sent. C. Cost. 15/07/1983, n. 248
- L. 08/07/1986, n. 349
- D.P.R. 28/01/1988, n. 43
- D.L. 28/11/1988, n. 511 (L. 27/01/1989, n. 20)
- L. 05/01/1994, n. 36
- D.L. 17/03/1995, n. 79 (L. 17/05/1995, n. 172)
- L. 23/12/1998, n. 448
- D. Leg.vo 11/05/1999, n. 152
- D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152
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Titolo I - FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLO STATO |
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Art. 1.La presente legge ha per oggetto: a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in |
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Art. 2.Allo Stato competono: a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento generali delle attività pubbliche e private connesse con l'applicazione della presente legge; b) la predisposizione dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, nonché dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti previ |
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Art. 3.Le funzioni di cui all'articolo 2 vengono esercitate da un Comitato interministeriale, costituito dai Ministri per i lavori pubblici, per la marina mercantile e per la sanità. Il Comitato è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, integrato, volta per volta, dai Ministri competenti per le singole materie oggetto della deliberazione. |
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Titolo II - COMPITI DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI CONSORZI |
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Art. 4.Alle regioni vengono attribuite le seguenti competenze: a) la redazione dei piani regionali di risanamento delle acque; b) la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti nonch |
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Art. 5.Le province provvedono ad effettuare: |
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Art. 6.I comuni, singoli e associati, e le comunità montane provvedono ad effettuare: a) il controllo degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla lettera e), n. 3, dell'articolo 2; |
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Titolo III - CENSIMENTO DEI CORPI IDRICI E PIANO DI RISANAMENTO DELLE ACQUE |
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Art. 7.Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere rilevati, in tutto il territorio nazionale, i seguenti dati relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei: a) le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche ed il loro andamento nel tempo; |
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Art. 8.Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, dovrà predisporre ed inviare al Comitato interministeriale, di cui al precedente articolo 3, un piano regionale di risanamento delle acque, articolato come segue: |
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Titolo IV - REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI |
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Art. 9.In tutto il territorio nazionale viene stabilita un'unica disciplina degli scarichi, basata sulla prescrizione per gli stessi dei limiti di accettabilità previsti nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge. Essi si applicano con le modalità e i termini di cui ai successivi articoli del presente titolo. La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del p |
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Art. 10.Per gli insediamenti produttivi, soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo successivamente all'entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico alle autorità competenti per il controllo. A tali autorità è demandat |
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Art. 11.L'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare è rilasciata dall'autorità designata dalla regione territorialmente competente ed è subordinata all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla presente legge. |
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Art. 12.Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme: 1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, debbono essere conformi sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui alla |
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Art. 13.Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti sono soggetti alle seguenti norme: 1) se hanno recapito in corpi d'acqua superficiali, dovranno essere adeguati: a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella C; N3 b) entro i successivi sei anni, ai limiti previsti dalla tabella A, secondo le modalità e le fasi temporali stabilite dai piani regionali di risanamento; |
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Art. 14.Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purché osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura. La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civil |
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Art. 15.I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature sono tenuti a denunciare la loro posizione alla autorità comunale nei modi e nei tempi da essa disposti. I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti produttivi debbono: a) se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge; N5 b) se già in possesso dell'autorizzazione, presentare domanda di rinnovo entro sei mesi. La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, deve essere presentata all'autorità competente per il controllo, e deve essere accompag |
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Titolo V - NORME FINANZIARIE |
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Art. 16.Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici |
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Art. 17.Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa è così determinata: per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata; per la parte relativa al servizio di depurazione, se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata. |
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Art. 17-bis |
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Art. 17-ter |
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Art. 18.Dalla data di entrata in vigore della presente legge a quella di attivazione dei dispositivi (privati e pubblici) per il conseguimento degli obiettivi finali di risanamento degli scarichi, tutti |
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Art. 19.I comuni e i consorzi intercomunali, per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari allo espletamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 6, primo comma, nonché le province, per le spese relative agli impianti di cui al punto e) dell'articolo 5, possono |
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Art. 20.Le imprese con impianti già in servizio alla data del 10 gennaio 1975, le quali realizzino o m |
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Titolo VI - SANZIONI |
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Art. 21.Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'articolo I della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione; ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. Alla stessa pena soggiace chi - effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettor |
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Art. 22.1. Fuori dai casi di cui all'articolo 21, chiunque effettui o mantenga uno scarico senza osservare le |
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Art. 23.Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle fo |
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Art. 23-bisChiunque viola le disposizioni del penultimo o dell'ultimo comma dell'articolo 7 è punito con |
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Art. 24.Con la sentenza di condanna, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere |
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Art. 24-bisSi applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da p |
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Titolo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 25.Coloro che effettuano scarichi già esistenti, provenienti da insediamenti sia produttivi che civili, sono obbligati, fino al momento nel quale debbono osservare i limiti di accettabilità |
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Art. 26.Gli scarichi di cui all'articolo 1, lettera a), sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge. Sono pertanto abrogate tutte le altre norme che, direttamente o indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi in acque, sul suolo o nel sottosuolo |
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Tabella AParte di provvedimento in formato grafico |
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Tabella BParte di provvedimento in formato grafico |
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Tabella CParte di provvedimento in formato grafico |
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