N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Il D.L. 10 agosto 1976, n.544, convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n.690, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di due mesi di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo "è prorogato di centottanta giorni".

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