D. Min. Infrastrutture e Trasp. 15/02/1969, n. 815 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Infrastrutture e Trasp. 15/02/1969, n. 815

Prescrizione tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Trasporti 31/12/1975
- D. Min. Trasporti 01/08/1983, n. 1901
- D. Min. Trasporti 02/01/1985, n. 23
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 09/01/2012
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 18/05/2016, n. 144
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 11/05/2017
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[Premessa]



IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L’AVIAZIONE CIVILE


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18

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PRESCRIZIONI TECNICHE SPECIALI PER LE FUNIVIE BIFUNI CON MOVIMENTO A VA E VIENI (In applicazione del regolamento generale approvato con D.P.R. 18 ottobre 1957, n. 1367)
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CAPO I. - DOCUMENTAZIONE
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1.1. Documentazione tecnica

1.1.1. La documentazione tecnica da presentare a corredo della domanda di concessione per la costruzione e l’esercizio di funivie bifuni con movimento a va e vieni, in esercizio pubblico, ai sensi dello art. 3 del regolamento generale approvato con D.P.R. 18 ottobre 1957, n. 1367, deve essere costituita dagli elaborati indicati ai successivi comma.

1.1.2. Il progetto dell’impianto va presentato in 4 esemplari ed i relativi disegni devono essere sviluppati su carta consistente, in strisce piegate a mantice aventi, dopo piegatura le dimensioni stabilite dalle vigenti tabelle UNI; tale progetto deve essere costituito dai seguenti elaborati, numerati progressivamente:

a) una relazione tecnica illustrativa di tutto l’impianto

b) una corografia generale della zona interessata dall’impianto;

c) i profili longit

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1.2. - Rinnovo della concessione

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CAPO II - NORME DI PROGETTO E Dl COSTRUZIONE
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2.1. - Tracciato o profilo della linea

2.1.1. - Nei casi in cui non si possa adottare un tracciato ad asse rettilineo, oppure quando si debba variare l’intervia in linea la deviazione co

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2.2. - Condizioni necessarie perché possa consentirsi l’ancoraggio delle funi portanti ad entrambe le estremità

2.2.1. - Ai sensi dell’art. 9 del regolamento generale non può accordarsi deroga, in caso di riconosciuta necessità, all’obbligo dell’impiego di contrappesi per le funi portanti se non vengono rispettate le seguenti altre condizioni, in aggiunta a quelle stabilite per le funi portanti contrappesate, in quanto applicabili:

I) la linea deve essere a campata unica;

II) entrambi gli ancoraggi devono essere a tamburo e provvisti di un dispositivo, piombato dall’autorità di vigilanza, tale da impedire che possa variarsi la lunghezza della fune senza l’intervento dell’autorità medesima;

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2.3. - Ancoraggi ed attacchi di estremità

2.3.1. - La tensione residua all’estremità dell’ultima spira della fune portante che si avvolge con due spire complete sul tamburo di ancoraggio si assume pari al 25% di quella della fune stessa all’ingresso del tamburo; tale percentuale può essere ridotta, con legge esponenziale,

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2.4. - Calcolo e sicurezza delle funi

2.4.1. - Nella determinazione dello sforzo massimo assiale delle funi portanti si tiene conto dello sforzo longitudinale dovuto all’azione di frenatura sulla fune portante, solo per la parte che eccede eventualmente il 7% dello sforzo massimo assiale sopportato dalla fune stessa per tutte le altre cause.

2.4.2. - Nella determinazione delle resistenze passive lungo la linea e solo ai fini del calcolo del grado di sicurezza delle funi portanti Si deve assumere convenzionalmente un coefficiente di attrito tra scarpa di appoggio e fune strisciante su di essa pari a 0,15 per funi a trefoli e 0,10 per funi chiuse e, per gli organi o rotolamento tipo carrelliere e simili, un coefficiente globale di resistenza pari a 0,01.

2.4.3. - Nella determinazione della resistenza delle funi tenditrici ad anello od in due rami, si deve tenere conto dell’avvolgimento sulle pulegge di compensazione di cui al comma 2.3.3.:

a) per le

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2.5. - Sicurezza rispetto allo scorrimento della fune traente sulla puleggia motrice

2.5.1. - L’aderenza necessaria per evitare lo scorrimento della fune traente sulla puleggia motrice s’intende assicurata quando è soddisfatta la relazione:


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2.6. - Franchi minimi ed intervia

2.6.1. - I franchi minimi verticali necessari per assicurare le libertà di movimento degli impianti secondo i concetti generali di cui al primo capoverso dell’art. 14 del regolamento generale sono stabiliti come segue:

a) in piena linea, rispetto a zone di terreno od a qualsiasi ostacolo liberamente accessibili ad estranei: non meno di m 3;

b) in piena linea, rispetto a zone di terreno o ad immobili espropriati ed opportunamente recintati o comunque inaccessibili ad estranei: non meno di m 2;

c) rispetto a strutture qualsiasi dell’impianto: la distanza sufficiente a garantire il libero e sicuro funzionamento dell’impianto in tutte le condizioni;

d) negli attraversamenti con strade percorribili da veicoli di qualunque specie: di norma non meno di 5

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2.7. Dispositivi di soccorso

2.7.1. - Gli impianti con cabine di capacità superiore ai 15 viaggiatori debbono essere dotati di un sistema di soccorso con recupero dei viaggiatori lungo la fune portante, salvo quanto disposto al comma 2.7.3. Il sistema di salvataggio con recupero dei viaggiatori lungo la fune portante deve essere accompagnato da quello della "calata col sacco" prevista quindi non solo come mezzo di emergenza, ma anche come sistema da considerare (in relazione alle condizioni di altezza dal suolo, alla percorribilità del terreno ed alle condizioni dei singoli viaggiatori) integrativo del soccorso lungo la fune. Nel regolamento d’esercizio dell’impianto dovranno essere precisate con esattezza le progressive entro le quali il sistema di calata con il sacco può essere considerato come mezzo integrativo, in quanto risultano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2.7.2.

2.7.2. - Per gli impianti con vetture di capacità non superiore ai 15 viaggiatori può essere omesso il salvataggio lungo la portante sempreché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’impianto deve svolgersi tutto al di sotto della quota di 2500 m s.l.m.;

b) la massima distanza delle vetture dal suolo non deve superare i 60 m;

c) lungo tutto l’impianto, a breve distanza dal

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2.8. - Disposizioni comuni alle stazioni

2.8.1. - Le stazioni terminali devono essere munite di dispositivi elastici smorzatori, contro i quali si arrestano i carrelli, da proporzionare in relazione alla massima velocità consentita dall’ultimo apparecchio di controllo per il rallentamento all’ingresso delle vetture nelle stazioni, detti dispositivi devono essere possibilmente in grado di comandare il serraggio del freno automatico del carrello quando, per una anormale velocità residua del veicolo, l’azione smorzante dei dispositivi stessi si

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2.9. - Stazione motrice

2.9.1. - Il motore principale oltre a rispondere, per quanto riguarda la potenza, alla disposizione di cui all’art. 18 del regolamento generale, deve poter fornire una coppia sufficiente ad avviare l’impianto nelle condizioni di massimo squilibrio dei carichi. Le variazioni di velocità, misurate all’argano, che si possono verificare per effetto della posizione e dello squilibrio dei carichi, indipendentemente dall’intervento dell’operatore o del programma, non devono superare il ±5% delle velocità di regime previste.

2.9.2. - A protezione dell’impianto contro gli eccessi di velocità, devono essere previsti due dispositivi di sicurezza: l’uno che determina l’intervento del freno di servizio agente per mancanza di corrente l’altro quello del f

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2.10 - Dispositivi di tensione

2.10.1 - Il raggio delle carrelliere o settori oscillanti o altri dispositivi equivalenti per il rinvio diretto al contrappeso delle funi portanti, deve essere non minore di 90 volte il diametro della fune, e di 1200 volte il diametro del filo tondo o l’altezza del filo sagomato. Deroghe ai detti valori potranno essere accordate, caso per caso in relazione al grado di sicurezza risultante nel tratto considerato della fune portante ed alla frequenza degli scorrimenti delle portanti medesime con sostituzione di detto tratto; ma i valori suddetti non devono scendere al disotto di 50 e 750 rispettivamente.

2.10.2 - Quando il collegamento fra le funi portanti ed i rispettivi contrappesi è ottenuto mediante avvolgimento della fune

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2.11. - Gradi di sicurezza

2.11.1. - Per grado di sicurezza s’intende il rapporto tra il carico unitario di rottura del materiale di cui trattasi e la massima tensione unitaria indotta nel materiale stesso dalle forze applicate e dalle eventuali variazioni di temperatura nelle condizioni più sfavorevoli. Nella determinazione delle tensioni massime si deve tenere conto, con giustificazioni derivanti dal calcolo e dall’esperienza, degli incrementi di sollecitazioni dovuti agli effetti dinamici (passaggio di carichi mobili, fenomeni transitori, sforzi di frenatura o di avviamento, ecc., vento escluso); qualora detti incrementi non vengano considerati o le giustificazioni non risultino soddisfacenti, le tensioni di natura statica vanno convenzionalmente aumentate del 50%.

2.11.2. - Le membrature delle strutture metalliche delle stazioni portanti i vari organi dell’impianto, debbono presentare un grado di sicurezza, non minore di 4. Dovrà inoltre aversi cura che non si verifichino deformazioni elastiche eccessive o vibrazioni disturbanti.

2.11.3. - I singoli elementi degli organi meccanici in movimento compresi gli alberi, gli assi, i rulli, le pulegge, le varie parti dei meccanismi, dei freni, ecc., debbono presentare un grado di sicurezza non minore di 5.

2.11.4. - Le strutture di forza delle vetture (carrello, sospensione e cabina) ivi compresi il freno sulla portante, i perni del carrello e di sospensione, nonch&eacu

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2.12. - Stabilità allo scorrimento ed al rovesciamento delle strutture portanti

2.12.1. - Il grado di stabilità allo scorrimento ed al rovesciamento dei soste

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2.13. - Forze dovute al vento

2.13.1. - L’azione esercitata dal vento sulle varie strutture si calcola moltiplicando l’area della sezione maestra esposta al vento per la pressione dinamica p (p=1/2 ρV² dove ρ è la densità dell’aria e V, in m/sec., la velocità del vento) e per un coefficiente adimensionale C, che varia con la forma e l’orientamento dell’oggetto nonché col numero di Reynolds dell’oggetto stesso.

2.13.2. - In dipendenza della quota media sul livello del mare alla quale si trova l’impianto, la densità ρ’data in kg sec²m4 si determina, convenzionalmente, mediante la formula:

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2.14 - Stabilità della fune sugli appoggi

2.14.1. - Per la stabilità delle funi portanti sulle scarpe in linea, il rapporto tra il momento stabilizzante dovuto alla minima pressione della fune e quello rovesciante dovuto alla massima spinta del vento orizzontale, rispetto al bordo estremo del profilo della gola della scarpa, deve essere in tutte le condizioni maggiore di uno; inoltre l’azione N in kg esercitata, a impianto fuori servizio, da ciascuna fune portante sulla scarpa del sostegno deve soddisfare la seguente condizione:


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2.15 - Costruzione dei sostegni dell’impianto

2.15.1. - Agli effetti del dimensionamento delle strutture dei sostegni il coefficiente d’attrito tra fune e scarpe deve assumersi convenzionalmente pari a 0,2 per le funi a trefoli; uguale valore deve essere assunto prudenzialmente anche per le funi chiuse. Inoltre dovrà essere tenuto conto dell’azione del freno dei carrelli sulle portanti qualora detta azione venga ad interessare le scarpe d’appoggio.

2.15.2. - I sostegni metallici debbono presentare una rigidezza rispetto alla torsione tale che la deviazione massima della testata, computata come spostamento massimo i

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2.16. Scarpe e rulliere

2.16.1. - Il raggio di curvatura delle scarpe di appoggio, sulle quali le funi portanti scorrono longitudinalmente, in ogni punto della parte a contatto della fune, deve essere non minore di 250 volte il diametro della fune e, comunque, non minore del valore per cui la vettura transitante a velocità normale sulla scarpa acquista l’accelerazione centripeta di 2,00 m/secq.

2.16.2. - Il raggio di cu

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2.17. - Veicoli

2.17.1. - La sospensione delle cabine deve essere costruita in modo che le oscillazioni longitudinali più ampie possibili del complesso sospensione - cabina possano liberamente effettuarsi senza che nessun elemento della sospensione interferisca con la struttura del carrello.

2.17.2. - La superficie totale in mq del pavimento delle cabine occupabile dalle persone deve essere non minore di 0,60 + 0,18 n dove n è il numero dei viaggiatori aumentato dell’eventuale agente di scorta.

2.17.3. - La chiusura delle porte deve essere assicurata mediante serratura che impedisca la loro apertura involontaria. I vetri dei finestrini devono essere del tipo di sicurezza. Il finestrino in corrispondenza del posto occupato dall’agente di scorta deve essere apribile; comunque l’interno dei veicoli deve essere sufficientemente areato.

2.17.4. - Tutti i veicoli devono essere muniti di catadiottri, quelli scortati devono essere provvisti anche di proiettori.

2.17.5. - L’interno delle cabine deve essere provvisto di maniglie mancorrenti, montanti ed altri attacchi per i passeggeri.

2.17.6. - Le cabine di capacità superiore a 6 persone debbono avere botole di ampiezza sufficiente sia sul tetto che nel pavimento sul tetto devono inoltre essere previste apposite protezioni per impedire cadute del personale eventualmente salito sul tetto della cabina. Le vetture debbono essere dotate di terrazzino per l’ispezione della linea della fune portante e del carrello.

2.17.7. - Il carico utile, il numero massimo di viaggiatori ammissibile ed ogni altra indicazione utile, debbono essere rese note al pubblico con apposita targa, apposta in maniera ben visibile sia all’interno che all’esterno della cabina.

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2.18. - Morsetti di attacco dei veicoli all’anello trattivo

2.18.1. - I morsetti od altri equivalenti dispositivi ad aderenza per l’attacco dei veicoli alle funi traenti, che in tal caso devono essere costituiti di norma da anello unico con una sola impalmatura, debbono presentare, nel loro complesso, una resistenza allo scorrimento non inferiore a 3 volte la componente del peso del veicolo carico sulla massima pendenza, componente che va calcolata assumendo convenzionalmente come pendenza quella massima assunta dall’asse della fune portante; tale resistenza allo scorrimento deve essere assicurata in ogni condizione di lubrificazione dell’accoppiamento ganasce fune e del dispositivo di serraggio, tenuto conto dell’usura delle ganasce od altri equivalent

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2.19. - Circuiti elettrici di linea per la sicurezza e le telecomunicazioni

2.19.1. - I circuiti elettrici di sicurezza per soddisfare le condizioni di cui all’art. 26 del regolamento generale, debbono funzionare a "corrente di riposo" e devono essere congegnati in modo che i dispositivi di sicurezza intervengano sia per mancanza di corrente sia nella eventualità di corto circuito. Al fine poi di evitare gli inconvenienti derivanti da eventuali incollamenti dei contatti dei

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2.20. - Impianto di messa a terra elettrico

2.20.1. - La resistenza totale del circuito di messa a terra elettrico, comprendente sia i conduttori di terra sia i dispersori, non deve su

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CAPO III - NORME DI ESERCIZIO
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3.1. - Modalità di esercizio

3.1.1. - L’esercizio può avere carattere continuativo o stagionale nel secondo caso, sotto la responsabilità del direttore, dopo le chiusure dell’esercizio deve provvedersi a tutti i lavori necessari alla buona conservazione degli impianti durante i periodi di inattività e, prima delle aperture, deve effettuarsi una accurata revisione degli impianti stessi onde accertare il loro buono stato di conservazione.

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3.2. - Servizio notturno

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3.3. - Visite e prove periodiche

3.3.1. - Per la manutenzione degli impianti e ai fini degli accertamenti di cui all’art. 35 del regolamento

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3.4. - Verifiche e prove giornaliere

3.4.1. - Ogni giorno, prima dell’inizio del servizio, deve procedersi ad una visita generale dell’impianto. In particolare l’agente addetto alla stazione di tensione, deve verificare gli apparati di tensione delle funi e la posizione dei contrappesi mediante gli indici scorrenti sulle apposite scale metriche. Le letture fatte e la temperatura esterna, misurata secondo le norme indicate nel regolamento di esercizio, devono essere annotate sul registro giornale di cui appresso.

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3.5. - Verifiche e prove settimanali

3.5.1. - Una volta alla settimana in occasione della verifica della linea, deve essere eseguita una speciale ispezione allo stato delle scarpe (accertando anche il consumo e la regolare lubrificazione) e dei lo

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3.6. - Verifiche e prove mensili

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3.7. - Verifiche e prove annuali, di riapertura all’esercizio e straordinarie

N2

3.7.1. - Per accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di tutte le varie parti dell’impianto il direttore d’esercizio deve eseguire una visita generale particolarmente approfondita:

a) ogni anno, per gli impianti ad esercizio continuativo;

b) prima delle riaperture, per gli impianti ad esercizio stagionale;

c) dopo lavori straordinari di manutenzione o di modifica;

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3.8. - Durata in servizio delle funi

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3.9. - Revisioni straordinarie e speciali

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CAPO IV. - NORME TRANSITORIE
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4.1. - Impianti già in servizio.

4.1.1. - Per gli impianti già aperti al pubblico esercizio alla data di entrata in vigore delle presenti prescrizioni tecniche speciali, e per i quali debba ancora scadere il primo periodo

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4.2. - Impianti in costruzione

4.2.1. - Per gli impianti in costruzione, ovvero il cui progetto definitivo sia stato approvato alla da

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4.3. - Impianti in progetto

4.3.1. - Per gli impianti il cui progetto sia stato presentato, per la prescritta approvazione, alla data di entrata in vigore delle presenti prescrizioni tecniche speciali, ovvero verrà presentato entro tre mesi dalla data suddetta, il Min. trasporti e aviazione civile - Direzione generale M.C.T.C. - deciderà, caso per caso,

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