D. Min. Infrastrutture e Trasp. 18/05/2016, n. 144 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Infrastrutture e Trasp. 18/05/2016, n. 144

Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone.
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[Premessa]



IL DIRETTORE GENERALE


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Articolo 1

1. Sono approvate le "Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune adibiti al

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Articolo 2

Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni e l

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Articolo 3

1. Il testo del presente decreto, completo di Allegato Tecnico, è pubblicato sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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Allegato Tecnico - Impianti aerei e terrestri. prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone

1. Generalità

1.1 Scopo e campo di applicazione

Le presenti prescrizioni riguardano le modalità per la posa in opera delle funi, i requisiti di sicurezza da applicare al controllo, alla riparazione e alla manutenzione delle funi e dei loro attacchi nonché i criteri che determinano la loro dismissione, sia delle funi già in esercizio, sia di quelle di nuova installazione.

Alcuni requisiti riguardano anche le funi sintetiche.

Non si applicano agli impianti per il trasporto di merci né agli ascensori.


1.1.1 Riferimenti normativi

UNI EN 12927-1 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 1: Criteri di selezione delle funi e dei loro attacchi di estremità;

UNI EN 12927-2 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 2: Coefficienti di sicurezza;

UNI EN 12927-3 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 3: Specifiche per le impalmature su funi traenti, portanti-traenti e di traino a 6 trefoli;

UNI EN 12927-4 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 4: attacchi di estremità;

UNI EN 12927-5 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 5: immagazzinamento, trasporto, installazione e tensionamento;

UNI EN 12927-6 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 6: Criteri di dismissione;

UNI EN 12927-7 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 7: Controllo, riparazione e manutenzione;

UNI EN 12927-8 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 8: Controllo magnetoinduttivo delle funi (EMI).


1.2 Posa in opera delle funi

Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) o il Direttore dei lavori, ove previsto, esaminati i documenti di tutte le funi, ne verifica l'idoneità in rapporto alle caratteristiche dell'impianto.

Al termine della verifica comunica all' Autorità di Sorveglianza la posa in opera delle funi.

La data di posa in opera della fune o di spezzoni successivamente inseriti, costituisce riferimento ai fini della determinazione della età della fune o dello spezzone.


1.3 Principi di sicurezza

Per i principi di sicurezza delle funi si richiama l'applicazione della UNI EN 12927-6, punto 5.2.1.

In particolare l'art. 5.2.1 della citata norma stabilisce che indipendentemente dal tipo di controllo della fune, magnetoinduttivo (MRT) o visivo (VT), lo stesso filo rotto in diversi punti sulla lunghezza presa a riferimento deve essere considerato un unico filo rotto.

Fili allentati, fortemente deteriorati o fili riparati mediante saldatura, brasatura o incollatura devono essere considerati fili rotti.

Dopo un evento esterno (ad esempio fulmine, scarrucolamento), le condizioni della fune devono essere verificate dal Direttore dell'esercizio, dal Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente tecnico se previsto) e mediante controllo a vista prima dell'ulteriore utilizzo.

Le funi devono comunque essere tolte d'opera se le loro condizioni non possono più essere valutate con gli attuali metodi di controllo (Prospetto 1).


1.4 Manutenzione

Per le condizioni di manutenzione delle funi si richiama l'applicazione della norma UNI EN 12927-7, disciplinate al punto 5 della medesima norma.

Le funi debbono essere pulite o lubrificate in conformità al Manuale di Uso e Manutenzione di seguito denominato M.U.M..

Si deve prestare particolare attenzione alle singole parti come attacchi di estremità, impalmature, zone danneggiate e zone riparate.


1.5 Scorrimento delle funi portanti

All'atto della costruzione dell'impianto, o in occasione della sostituzione di funi portanti, deve essere prevista una riserva di fune avente lunghezza almeno tale da consentire l'effettuazione di un congruo numero di scorrimenti nella misura e con le periodicità minime di seguito specificate.

Le funi portanti ancorate o tese mediante tenditrice e le funi portanti direttamente contrappesate, quando per le carrelliere è rispettato il rapporto di curvatura R/d > 150, dove R è il raggio di curvatura della carrelliera e "d" è il diametro della fune, devono essere sottoposte a scorrimento almeno ogni 12 anni (UNI EN 12927-7 punto 5.3.1), computati dalla posa in opera o dalla data dell'ultimo scorrimento.

Per le funi portanti di tipo "Ercole" il cui rapporto di curvatura R/d è maggiore di 150, l'intervallo massimo per lo scorrimento non deve essere superiore a 8 anni computati dalla posa in opera o dalla data dell'ultimo scorrimento.

Qualora non sia rispettato il rapporto di cui sopra per la carrelliera, lo scorrimento deve avvenire:

- almeno ogni 7 anni se il rapporto di curvatura R/d è compreso tra 120 e 150;

- almeno ogni 5 anni se il rapporto di curvatura R/d è minore di 120.

L'entità dello scorrimento deve essere almeno pari alla maggiore delle seguenti lunghezze, eventualmente maggiorata per poter effettuare il controllo magnetoinduttivo sul tratto di fune spostato:

- lunghezza del tratto interessato dalla carrelliera o dagli analoghi dispositivi di rinvio al contrappeso;

- lunghezza dei tratti interessati dalle eventuali scarpe di appoggio di stazione e/o di linea, avendo cura che il tratto precedentemente interessato dalla scarpa di stazione non venga successivamente posizionato sulla carrelli era e che i tratti interessati dalle scarpe di linea vengano disposti in campata aperta.

Per funi portanti già in opera di funivie bifune va e vieni o a va o vieni, eventuali lunghezze di scorrimento inferiori a quelle sopra indicate possono essere accettate dall'Autorità di sorveglianza caso per caso, se sono possibili efficaci esami introspettivi dei tratti di fune interessati da scarpa o carrelli era, purché i tratti già soggetti a cimento ciclico siano posizionati in zone non soggette a tale cimento, anche dopo successivi scorrimenti.

Il Direttore dell'esercizio adotterà periodicità di scorrimento più ristrette ed entità maggiori dello scorrimento, in ogni caso adottando i seguenti criteri, quando:

- l'esecuzione dei controlli non distruttivi non sia realizzabile;

- l'esito delle ispezioni e dei controlli periodici specifici più oltre precisati lo richiedano;

- le tipologie e le caratteristiche specifiche dell'impianto lo richiedano.

- qualora si riscontri una riduzione della sezione metallica, rispetto a quella della fune nuova, in conformità con il prospetto 3 e a quanto previsto al successivo punto 5.2.5.

Per quanto attiene ai cavallotti sulle funi portanti, deve essere previsto il loro spostamento con le periodicità e modalità previste dal costruttore, ma comunque almeno ogni anno.


1.6 Cambio di posizione degli attacchi fissi delle funivie monofune

Il cambio di posizione degli attacchi fissi delle funivie monofune è disciplinato dalla norma UNI EN 12927-7, al punto 5.3.2.

Se non diversamente specificato nel M.U.M., al fine di preservare la fune, la posizione degli attacchi fissi delle funivie monofune con veicoli distanziati uniformemente deve essere cambiata a intervalli di tempo t non maggiori, in ore di servizio, del valore dato dalla formula seguente:


t = K*L/V


dove:

- L è la lunghezza inclinata dell'impianto in metri;

- è la velocità dell'impianto in metri al secondo;

- K è un coefficiente pari a 0,8 per fune con avvolgimento parallelo e a 0,5 per fune con avvolgimento crociato.

Ogni attacco deve essere spostato nella direzione opposta a quella del movimento della fune su una distanza almeno pari alla lunghezza totale dell'attacco stesso (comprese le palmole) più due volte il diametro della fune.

Per i morsetti a chiusura elastica delle funivie monofune a collegamento permanente, se lo spostamento avviene previa apertura, seppur parziale, del pacco molle, essi devono essere sottoposti, dopo lo spostamento, ad una prova di resistenza allo scorrimento; l'esito della prova è da ritenersi favorevole quando non si verifichi scorrimento con l'applicazione del carico previsto a progetto. Sul Registro giornale devono essere annotati i numeri di matricola dei morsetti spostati.

Nel periodo di esercizio, l'intervallo di tempo tra due spostamenti successivi degli attacchi non deve comunque essere maggiore di due mesi.


1.7 Cambio di posizione di altri attacchi fissi sulla fune traente (compresi quelli a "chapeau de gendarme") delle funivie bifune e funicolari

Il cambio di posizione degli attacchi fissi sulla fune traente delle funivie bifune e funicolari è disciplinato dalla norma UNI EN 12927-7, al punto 5.3.3.

La posizione di questi attacchi fissi deve essere cambiata secondo le periodicità previste dal costruttore, ma comunque almeno:

- ogni 200 ore di esercizio in caso di fune traente singola; (per i morsetti ad attrito, ad esempio del tipo "à chapeau de gendarme");

- ogni sei mesi per i morsetti ad attrito per impianti del tipo "people mover", senza chapeau de gendarme;

- ogni due anni (per i collegamenti a tamburo o assimilabili) in caso di fune traente singola;

- una volta all'anno in caso di due o più funi traenti.

La lunghezza di spostamento deve essere almeno pari alla lunghezza dell’area di contatto più un passo del trefolo nella fune, al fine di rendere ispezionabile il tratto precedentemente nascosto.


1.8 Attacco di estremità a testa fusa o capicorda

Per i criteri di controllo, la manutenzione e la riparazione degli attacchi di estremità si richiama l'applicazione della norma UNI EN 12927-7, punto 5.4.


1.9 Attacco di estremità delle funicelle di traino

Per l'attacco di estremità delle funicelle di traino si richiama l'applicazione della norma UNI EN 12927-7, punto 5.6.

I nodi delle funicelle di traino di fibra sintetica, se non diversamente previsto dal M.U.M. in misura inferiore, devono essere sostituiti ogni 1.000 ore di servizio o almeno una volta all'anno.


2. Modalità e periodicità dei controlli

2.1 Modalità e periodicità dei controlli

Salvo quanto previsto nel M.U.M. le modalità e periodicità dei controlli sulle funi sono disciplinati dalla norma UNI EN 12927-7, punto 6.1.

Ogni fune dell'impianto è controllata come indicato di seguito per rilevare e registrare eventuali difetti che possano compromettere la sicurezza, quali:

- difetti di superficie: aspetto anomalo dei fili, usura generale, abrasione locale, folgorazione, intaccature, corrosione, stato degradato del rivestimento (zincatura) se presente;

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