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Sent.C. Cass. 12/04/2001, n. 5473

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Nomina - Scelta insindacabile del giudice.
1. Le norme degli artt. 61 Cod.proc.civ. e 13 e 22, comma 2 Disp. att. Cod.proc.civ. relative alla scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità direttive; conseguentemente la scelta di tale ausiliario è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità.

1a. Ved. Cass. 17 gennaio 2001 n. 583R.
(Cod.proc.civ. art. 61; Disp. att. Cod.proc.civ. artt. 13 e 22, comma 2)

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