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Sent.C. Cass. 21/05/2010, n. 12521

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1. Ingegneri e architetti - Compenso - Incarico originariamente completo - Calcolo del compenso ex art. 15, L. 1949/143 - Anche in caso di prestazioni non eseguite o parzialmente eseguite - Condizioni
1. Qualora un ingegnere o architetto, in base ad incarico originario completo, presti la sua attività professionale consistente nell’assistenza all’intero svolgimento dell’opera - dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo e alla liquidazione - il calcolo del compenso dovuto va effettuato ai sensi dell’art. 15 della L. 2 marzo 1949 n. 143 e calcolato in base alla percentuale (indicata nella tabella A) del consuntivo lordo previsto per la realizzazione dell’opera stessa; tale compenso va corrisposto integralmente, ai sensi dell’art. 16 della medesima legge, anche nel caso in cui non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all’art. 19, sempreché la aliquota o la somma della aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termini della tabella B, non superi il valore 0,20.

1. Conf. Cass. 30 luglio 2008 n. 20732 R; 15 luglio 2008 n. 19492 R; 30 marzo 2000 n. 3904 R
(L. 2 marzo 1949 n. 143, artt. 15, 16, 19 e tab. A e B)

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