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Sent. C. Cass. 30/03/2000, n. 3904

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Per prestazioni complete dal progetto al collaudo - Calcolo ex art. 15 Tariffa - Commisurato al "consuntivo lordo" dell'opera - Vi è escluso il compenso revisionale.

1. Ove un ingegnere o un architetto prestino attività professionale consistente nell'assistenza all'intero svolgimento di un'opera pubblica, dal progetto sino al collaudo, il calcolo del compenso dovuto loro, secondo la previsione dell'art. 15 della tariffa approvata con L. 2 marzo 1949 n. 143, va commisurato al parametro costituito dal "consuntivo lordo" previsto per la realizzazione dell'opera stessa, che non include, in difetto di specifica convenzione, l'ammontare corrisposto all'appaltatore a titolo di revisione prezzi, tant'è che le competenze dei detti professionisti per eventuali prestazioni inerenti alla procedura di revisione prezzi sono autonomamente regolate dal successivo art. 23/c della medesima tariffa.


(L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 15)R

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