FAST FIND : GP8380

Sent. C. Cass. 30/07/2008, n. 20732

51574 51574
1. Ingegneri e architetti - Onorario - Incarico per opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata - Riduzione onorario 25% ex D.M. 67/17231 2. Ingegneri e architetti - Onorario - Computo ex artt. 15 e 18 L. 49/143 - Sulla base del consuntivo lordo dell’opera

1. La riduzione del 25% degli onorari ad ingegneri ed architetti, prevista imperativamente dal D.M. 18 settembre 1967 n. 17231, per gli incarichi relativi alla costruzione di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata, si applica anche quando l’attività edificatoria non sia stata effettuata direttamente dallo Stato o da un ente statale ma da soggetti privati, quali le Cooperative edilizie, attraverso la parziale contribuzione pubblica, (resta ugualmente priva di rilevanza ai fini della qualificazione giuridica come edilizia economica e popolare, la classificazione catastale degli edifici, in quanto incidente esclusivamente sulla denunzia dei redditi). 2. I compensi spettanti ad ingegneri ed architetti vanno computati, ai sensi degli artt. 15 e 18 della Tariffa approvata con L. 2 marzo 1949 n. 143, sulla base del consuntivo lordo, ovvero la somma degli importi effettivamente liquidati alle varie imprese per lavori e forniture computate al lordo di eventuali ribassi e aumentati di eventuali importi suppletivi includendo le detrazioni che possono scaturire da contestazioni o altre particolarità del rapporto, giacché l’attività del professionista risulta più intensa ed impegnativa proprio con riguardo a quelle opere che essendo state male o non eseguite dalle imprese appaltatrici, determinano riduzioni dell’importo liquidato.


(D.M. 18 settembre 1967 n. 17231) (L. 2 marzo 1949 n. 143, artt. 15 e 18)

Dalla redazione