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14/01/2019

Incentivi ai tecnici della P.A. anche per appalti di manutenzione

La Corte dei Conti si è espressa in senso favorevole sulla possibilità di riconoscere gli incentivi previsti dall’art. 113 del D. Leg.vo 50/2016 anche per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici in relazione ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, a determinate condizioni.

L’importante pronuncia C. Conti sez. Autonomie 09/01/2019, n. 2 - sollecitata a fornire parere ai sensi dell’art. 7 della L. 131/2003, comma 8 - si è espressa in senso favorevole sulla possibilità di riconoscere gli incentivi previsti dall’art. 113 del D. Leg.vo 50/2016 anche per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici in relazione ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, a determinate condizioni.
La Corte ha in primo luogo evidenziato come la nuova disciplina (a differenza di quella pregressa per la quale si escludeva qualsiasi incentivo per le attività di manutenzione) mira ad accrescere efficienza ed efficacia di attività tipiche dell’amministrazione, passibili di divenire economicamente rilevanti nella misura in cui producono risparmi in termini di rispetto dei tempi e di riduzione di varianti in corso d’opera, come testimoniato anche dalla possibilità di erogazione degli incentivi anche per gli appalti di servizi e forniture, nonché per le verifiche di conformità.
Una soluzione interpretativa che impedisse di destinare le risorse del fondo a favore del personale interno impegnato nelle attività tecniche connesse a lavori di manutenzione favorirebbe dunque secondo la Corte, per questo genere di attività, una realizzazione dell’opera paradossalmente meno attenta all’osservanza delle regole dell’arte, dei tempi di esecuzione e dei costi prestabiliti, in antitesi con il principio ispiratore dell’art. 113 del D. Leg.vo 50/2016.
La Corte ha rilevato altresì come:
- i lavori di manutenzione consistono per loro natura in un’opera volta a rimediare al degrado strutturale, tecnologico o impiantistico di un manufatto o di sue componenti, quindi ad un recupero di valore e funzionalità attraverso un’azione riparativa che rientra nel genere dei “lavori” (come previsto dalla lettera nn) dell’art. 3 del D. Leg.vo 50/2016) e, più in particolare, nel quadro degli “appalti pubblici di lavori” (quand’anche l’attività manutentiva risulti estranea alle costruzioni edili di cui all’Allegato I);
- negli appalti di lavori di manutenzione è possibile realizzare tutte le attività tecniche previste dal secondo comma dell’art. 113 del D. Leg.vo 50/2016, anche se in concreto le stesse risultano compatibili con interventi di manutenzione (soprattutto straordinaria) contrassegnati da elevata complessità, i quali possono richiedere, da parte del personale tecnico-amministrativo, un’attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture;
- viceversa, per gli interventi di manutenzione ordinaria di più semplice realizzazione, la possibilità di svolgere le funzioni tecniche è esclusa, il più delle volte, o dall’assenza di un progetto da attuare o perché l’amministrazione procede all’affidamento con modalità diverse dalla gara, la quale costituisce presupposto indefettibile della norma ai fini della determinazione del fondo vincolato (facendo l’art. 113 del D. Leg.vo 50/2016 espresso riferimento all’“importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”);
- presupposto ulteriore per il riconoscimento degli incentivi è che le funzioni tecniche svolte dai dipendenti siano “necessarie” per consentire “l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”.

In conclusione, secondo C. Conti 2/2019, sez. Autonomie, per gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere riconosciuto l’incentivo di cui all’art. 113 del D. Leg.vo 50/2016 ove l’attività manutentiva risulti caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all’amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l’efficienza e l’efficacia della spesa.

Dalla redazione