FAST FIND : GP8750

Sent.C. Cass. 21/01/2010, n. 1002

51944 51944
1. Responsabilità civile - Ex art. 2053 C.c. - Rovina di edificio - Responsabilità del proprietario - Eventuale esonero - Condizioni - Evento riconducibile a caso fortuito o fatto del terzo o del danneggiato - Necessità 2. Responsabilità civile - Ex art. 2053 C.c. - Rovina di edificio - Responsabilità del proprietario - Eventuale corresponsabilità del danneggiato (per concorso di colpa)
1. La responsabilità oggettiva, posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento ex art. 2053 C.c., può essere esclusa solamente dalla dimostrazione che i danni cagionati dalla rovina dell’edificio non debbono ricondursi a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, come il caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, anche se tale fatto esterno non presenta i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità. 2. Posto che non sussiste incompatibilità tra la responsabilità oggettiva del proprietario di edificio per il danno causato dalla rovina (anche parziale) dello stesso ed il concorso del fatto colposo del danneggiato (ai fini della cui configurazione è sufficiente la mera colpa generica, non occorrendo necessariamente la violazione di un obbligo giuridico), nel caso in cui, a seguito di valutazione di esclusiva competenza del giudice di merito, rimanga accertato che nella produzione dell’evento dannoso abbiano concorso le due cause, il suddetto giudice deve ridurre la misura del risarcimento, secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

1. Conf. Cass. 6 maggio 2008 n. 11053 R; 3 agosto 2005 n. 16231 R. Contra, Cass. 30 gennaio 2009 n. 2481 [R=W30GE092481].
(Cod. civ. art. 2053)

Dalla redazione