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Sent.C. Cass. 06/05/2008, n. 11053

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1. Responsabilità civile - Ex art. 2053 C.c. - Proprietario di edificio responsabile per danni derivati da sua rovina - Condizioni
1. La responsabilità del proprietario di un edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla loro rovina può ravvisarsi solo in caso di danni derivanti dagli elementi (anche accessori ma) strutturali dell’edificio o di altra costruzione e perciò da parti essenziali degli stessi, ossia di danni derivanti dall’azione dinamica del materiale facente parte della struttura della costruzione e non da qualsiasi disgregazione sia pure limitata dell’edificio o di elementi o manufatti accessori non facenti parte della struttura della costruzione.

1. Conf. Cass. 14 gennaio 1988 n. 212.[R=W14GE88212] 1n. Codice civile - Art. 2053 (Rovina di edificio) - Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
[Cod. civ. art. 2053 (1n)]

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