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Sent.C. Cass. 30/09/2009, n. 20949

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1. (Auto o) motociclo (o altro veicolo) - Pedone investito (e poi morto) mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali - Concorso di colpa del pedone - Esclusione
1. Il dovere di rallentare fino a fermarsi per consentire l’attraversamento del pedone sulle strisce pedonali fa carico al conducente del veicolo, e la velocità va dallo stesso adeguata al contesto dei luoghi ed all’area visibile nelle immediate vicinanze delle strisce; sul conducente incombe l’obbligo di presumere che nello spazio a tanto destinato un pedone possa in ogni momento attraversare, e, soprattutto, nessun dovere ha il pedone (che ben può essere anche un vecchio o un bambino) di valutare l’intenzione del conducente di lasciarlo effettivamente passare (come deve), apprezzando l’eventuale rallentamento del sopraggiungente veicolo.

1. Ved. Cass. 18 ottobre 2001 n. 12751 [R=W18O0112751]. 1a. (RCT 2051) - Ved. Cass. 22 settembre 2009 n. 20415 R.
(Cod. civ. art. 1227, c.1)

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