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Sent.C. Cass. 28/09/2009, n. 20754

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1. Responsabilità civile - Ente concessionario di strada pubblica - Responsabile ex art. 2051
1. Agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in linea generale è applicabile l’art. 2051 C.c., in riferimento alle situazioni di pericolo “immanentemente” connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa (situazione, questa, che nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non può essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere).

1. Conf. Cass. 25 luglio 2008 n. 20427 [R=W25L0820427]; 29 marzo 2007 n. 7763 R; 2 febbraio 2007 n. 2308 R; 12 luglio 2006 n. 15779 R; 6 luglio 2006 n. 15383 [R=W6L0615383]. 1a. (RCT 2051) - Ved. Cass. 22 settembre 2009 n. 20415 R.
(Cod. civ. art. 2051)

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