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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 18/12/2018, n. 1380
Deliberaz. G.P. Bolzano 18/12/2018, n. 1380
Deliberaz. G.P. Bolzano 18/12/2018, n. 1380
Deliberaz. G.P. Bolzano 18/12/2018, n. 1380
- Deliberaz. G.P. 30/12/2019, n. 1176
- Deliberaz. G.P. 11/12/2019, n. 1074
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Testo del provvedimentoLa Provincia autonoma di Bolzano ha assunto da tempo responsabilità in materia di tutela del clima e di politica energetica: con la Strategia Clima - Energia Alto Adige 2050, ha fissato gli obiettivi e le misure da realizzare nei prossimi anni. L'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, prevede la concessione di contributi per interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. |
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Allegato - Criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili a persone fisiche, pubbliche amministrazioni ed enti senza scopo di lucro |
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Articolo 1 - Ambito di applicazione1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per investimenti a persone fisiche, pubbliche amministrazioni ed enti senza scopo di lucro per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubbl |
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Articolo 2 - Definizioni1. Per l'attuazione dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni: a) fonti di energia rinnovabili: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili, ovvero energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas; b) costi ammissibili: i costi di investimento ammissibili a contributo supplementari rispetto ad un investimento di riferimento o i costi di investimento ammissibili a contributo individuati come distinti all'interno del costo complessivo dell'investimento, stabiliti per ogni singolo intervento dai presenti criteri; |
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Articolo 3 - Beneficiari1. Possono beneficiare dei contributi tutte le persone fisiche, le pubbliche amministrazioni e tutti gli enti senza scopo |
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Articolo 4 - Requisiti generali1. Non sono ammissibili a contributo le domande riguardanti un intervento incentivabile con costi previsti inferiori a eur |
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Articolo 5 - Ammontare dei contributi1. Per le persone fisiche e per gli enti senza scopo di lucro l'ammontare massimo dei contributi è calcolato second |
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Articolo 6 - Cumulabilità dei contributi1. I contributi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o da altre leggi a carico del bilanci |
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Articolo 7 - Presentazione delle domande di contributo1. Le domande di contributo devono essere compilate utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio provinciale Risparmio energetico, corredate della documentazione richiesta e presentate prima dell'avvio dei lavori. 2. Le domande di contributo possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 maggio dell'anno di avvio dei lavori. 3. Le domande di contributo devono essere inoltrate con una delle seguenti modalità, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente: a) consegna a mano presso l'Ufficio provinciale Risparm |
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Articolo 8 - Coibentazione di tetti, solai sottotetto e terrazze di edifici esistenti1. Requisiti tecnici: a) Gli edifici da coibentare devono essere stati realizzati con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005. b) Ad intervento ultimato deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: b1) certificazione CasaClima Classe C o di classe superiore dell'involucro dell'edificio; b2) certificazione CasaClima R dell'edificio; b3) raggiungimento, per i rispettivi ele |
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Articolo 9 - Coibentazione di pareti esterne, primi solai e porticati di edifici esistenti1. Requisiti tecnici: a) Gli edifici da coibentare devono essere stati realizzati con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005. b) Ad intervento ultimato deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: b1) certificazione CasaClima Classe C o di classe superiore dell'involucro dell'edificio; b2) certificazione CasaClima R dell'edificio; b3) raggiungimento, per i rispettivi elementi strutturali, del valore U riferito alla zona climatica del sito di intervento: |
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Articolo 10 - Sostituzione di finestre e portefinestre1. Requisiti tecnici: a) Le parti dell'edificio interessate dall'intervento devono essere state realizzate con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005. b) Ad intervento ultimato deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: |
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Articolo 11 - Recupero di calore da impianti di ventilazione1. Requisiti tecnici: a) Le unità immobiliari interessate dall'intervento devono essere state realizzate con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005. b) Ad intervento ultimato deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: b1) certificazione CasaClima Classe C o di classe superiore dell'involucro dell'edificio |
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Articolo 12 - Risanamento energetico di singole unità immobiliari1. Requisiti tecnici: a) Le parti dell'edificio e le unità immobiliari interessate dall'intervento devono essere state realizzate con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005. b) Ad interve |
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Articolo 13 - Bilanciamento idraulico di impianti di riscaldamento e raffrescamento esistenti1. Requisiti tecnici: a) Gli edifici interessati dall'intervento devono essere stati realizzati con concessione edilizia rilasciata prima del 30 giugno 2000. b) Gli interventi previsti devono comportare una riduzione delle portate e del consumo di energia elettrica delle pompe di circolazione. |
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Articolo 14 - Ottimizzazione energetica di impianti di illuminazione pubblica1. Requisiti tecnici: a) I contributi possono essere concessi per interventi di adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica esterna esistenti in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2011, n. 2057. Condizione per la concessione dei contributi, nel caso in cui il richiedente gestisca almeno 50 punti luce in provincia di Bolzano, è l'avvenuta consegna del piano luce all'Ufficio provinciale Risparmio energetico. |
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Articolo 15 - Installazione di impianti solari termici1. Requisiti tecnici: a) I pannelli solari utilizzati devono essere dotati di certificazione Solar Keymark. b) Lo scostamento dei collettori solari dalla direzione sud non può superare i 90°. c) Gli edifici asserviti all’impianto devono essere stati realizzati con concessione |
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Articolo 16 - Installazione di pompe di calore1. Requisiti tecnici: a) Gli edifici asserviti all'impianto devono essere stati realizzati con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005. b) Ad intervento ultimato deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: b1) certificazione CasaClima Classe C o di classe superiore dell'involucro dell'edificio; b2) certificazione CasaClima R dell'edificio. c) Il coefficiente di prestazione delle pompe di calore elettriche (COP) e il coefficiente di prestazione delle pompe di calore a gas (GUE) devono essere almeno pari ai valori, misurati secondo le norme EN 14511 o EN 12309-2, indicati di seguito:
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Articolo 17 - Installazione di impianti fotovoltaici1. Requisiti tecnici: a) I contributi possono essere concessi solamente se l'impianto alimenta consumatori di energia elettrica per i quali non sussiste la possibilità economicamente o tecnicamente sostenibile di allacciamento alla rete elettrica e per i quali siano presenti batterie di accumulo con una capacità nominale in grado di |
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Articolo 18 - Costruzione di impianti eolici1. Requisiti tecnici: a) I contributi possono essere concessi solamente se l'impianto alimenta consumatori di energia elettrica per i quali non sussiste la possibilità economicamente o tecnicamente sostenibile di allacciamento alla rete elettrica e per i quali siano p |
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Articolo 19 - Approvazione dei contributi1. Il Direttore/La Direttrice dell'Agenzia provinciale per l'ambiente approva la concessione dei contributi relativi alle |
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Articolo 20 - Liquidazione dei contributi1. Le domande di liquidazione dei contributi devono essere compilate utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio provinciale Risparmio energetico; le domande devono essere corredate della documentazione richiesta e presentate a mano, a mezzo posta, a mezzo posta elettronica o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'Ufficio provinciale Risparmio energetico, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. 2. Le spese devono essere rendicontate dal beneficiario/dalla beneficiaria entro la fine dell'anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario/alla beneficiaria, è disposta la revoca del contributo. Per gravi e motivate |
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Articolo 21 - Variazioni in fase di liquidazione1. In fase di liquidazione sono ammesse variazioni non sostanziali tra le diverse voci di costo ammesse ovvero modifiche n |
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Articolo 22 - Obblighi dei beneficiari1. I beneficiari sono obbligati a: a) comuni |
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Articolo 23 - Controlli1. L'Ufficio provinciale Risparmio energetico effettua controlli a campione su almeno il 6% delle domande approvate; a ciò si aggiungono i casi che l'Ufficio ritiene opportuno co |
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Articolo 24 - Revoca dei contributi1. Qualora, dopo l'avvenuta liquidazione del contributo, si riscontrasse la mancanza dei requisiti per la liquidazione o la presentazione di false dichiarazioni, il Direttore/la Direttrice dell'Agenzia provinciale per l'ambiente dispone la revoca del contributo, che il beneficiario/la beneficiaria dovr&agra |
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Articolo 25 - Applicazione1. I presenti criteri si applicano dal 1° gennaio 2019 a tutte le domande presentate a partire da tale data. |
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Tabella A - Ammontare massimo dei contributi per le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro (articolo 5, comma 1)
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Tabella B - Ammontare massimo dei contributi per le pubbliche amministrazioni (articolo 5, comma 2)
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