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Deliberaz. G.P. Bolzano 14/02/2017, n. 168

Criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili a persone fisiche, pubbliche amministrazioni ed enti senza scopo di lucro.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 04/04/2017, n. 375
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Testo del provvedimento


La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige ha assunto da tempo responsabilità in materia di tutela del clima e di politica energetica e, con la Strategia per il Clima Energia-Alto Adige-2050, ha fissato gli obiettivi e le misure da realizzare nei prossimi anni.

L’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 R, prevede la conc

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Allegato - Criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili a persone fisiche, pubbliche amministrazioni ed enti senza scopo di lucro

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per investimenti a persone fisiche, pubbliche amministrazioni ed enti senza scopo di lucro per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica e per l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 R, e successive modifiche.

2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi in attuazione dei principi contenuti nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia e nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, nonché in conformità alle direttive della Strategia per il Clima Energia-Alto Adige-2050, approvate con deliberazione della Giunta provinciale 20 giugno 2011, n. 940.


Articolo 2 - Definizioni

1. Per l’attuazione dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni:

a) fonti di energia rinnovabili: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili, ovvero energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;

b) costi ammissibili: i costi di investimento ammissibili a contributo supplementari rispetto ad un investimento di riferimento o i costi di investimento ammissibili a contributo individuati come distinti all'interno del costo complessivo dell'investimento, stabiliti per ogni singolo intervento dai presenti criteri;

c) investimento di riferimento: intervento analogo a quello incentivato, ma meno rispettoso dell'ambiente, che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza il contributo;

d) scheda tecnica: documento predisposto dall’Ufficio provinciale Risparmio energetico, specifico per l’intervento incentivato, in cui inserire i dati tecnici ed economici. Deve essere sottoscritto dal beneficiario/dalla beneficiaria e dal tecnico/dalla tecnica o dall’artigiano/ dall’artigiana, ove richiesto dal tipo di intervento previsto;

e) preventivo di spesa: valutazione dettagliata dei costi, predisposta da una ditta o da un tecnico/una tecnica;

f) relazione tecnica: la relazione contenente i seguenti dati e documenti:

- dati relativi al committente e al sito dell’intervento;

- descrizione dettagliata dello stato di fatto e degli interventi in progetto;

- calcolo del risparmio energetico conseguente all’intervento;

- calcoli, progetti e schemi di funzionamento necessari in base alla specifica tipologia di intervento;

g) coibentazione: posa in opera di materiale edile con conducibilità termica inferiore a 0,1 W/mK;

h) edificio: costruzione, separata da altre costruzioni mediante muri divisori verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto oppure mediante spazi liberi, che disponga di proprio accesso e che, se multipiano, abbia un vano scale autonomo;

i) unità di ventilazione centralizzata: unità di ventilazione idonea alla connessione con condotte di ventilazione e destinata alla ventilazione di uno o più locali o spazi chiusi in un edificio;

j) unità di ventilazione decentralizzata: unità di ventilazione destinata alla ventilazione di un solo locale o spazio chiuso in un edificio e non idonea alla connessione con condotte di ventilazione;

k) apparecchi di illuminazione del tipo:

A: apparecchi completamente schermati full-cut-off

B: apparecchi schermati con vetro convesso

C: apparecchi tradizionali stradali, lanterne, ecc.

D: illuminazione indiretta tramite riflettori

E: apparecchi a sfera, a pavimento, ecc.

LM: palo luce con fari.


Articolo 3 - Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi tutte le persone fisiche, le pubbliche amministrazioni e tutti gli enti senza scopo di lucro che non svolgono attività economica e che realizzano gli interventi di cui ai presenti criteri nel territorio della provincia di Bolzano.


Articolo 4 - Requisiti generali

1. Non sono ammissibili a contributo le domande riguardanti un intervento incentivabile con costi previsti inferiori a euro 3.500,00, IVA esclusa. Dette domande verranno rigettate e archiviate.


Articolo 5 - Ammontare dei contributi

1. L’ammontare massimo dei contributi che verranno concessi è calcolato secondo le percentuali indicate nella tabella A.


Articolo 6 - Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o da altre leggi a carico del bilancio provinciale.


Articolo 7 - Presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo devono essere compilate utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Ufficio provinciale Risparmio energetico, corredate della documentazione richiesta e presentate prima dell’avvio dei lavori.

2. Le domande di contributo possono essere presentate dal 1° gennaio al 30 giugnoN1 dell’anno di avvio dei lavori.

3. Le domande di contributo devono essere inoltrate con una delle seguenti modalità, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente:

a) consegna a mano presso l’Ufficio provinciale Risparmio energetico in via Mendola 33 a Bolzano;

b) a mezzo posta all’Ufficio provinciale Risparmio energetico, via Mendola 33, 39100 Bolzano;

c) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla seguente casella di posta elettronica certificata: energieeinsparung. risparmioenergetico@pec.prov.bz.it.

4. Come data di inoltro si considera:

a) in caso di consegna a mano, la data di protocollo dell’Amministrazione provinciale;

b) in caso di invio a mezzo posta, la data del timbro postale;

c) in caso di inoltro a mezzo PEC, la data di invio della mail.

5. Sulle domande di contributo deve essere apposta una marca da bollo dell’importo previsto dalla normativa vigente. Nel caso di domande di contributo inoltrate in via telematica, la domanda deve riportare il numero e la data della marca da bollo digitale dell’importo previsto dalla normativa vigente; inoltre il/la richiedente deve dichiarare di utilizzare la marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione.

6. Per interventi la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il/la richiedente deve allegare un cronoprogramma con l’indicazione delle rispettive spese annuali.

7. Nel caso di contratti di servizio energia o di contratti di rendimento energetico, è la società di servizi energetici a dover inoltrare la domanda di contributo Le domande di contributo presentate da società di servizi energetici verranno trattate ai sensi dei criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili nelle imprese.

8. Un intervento non può essere suddiviso in più domande.

9. Le domande incomplete, che non vengono perfezionate entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione, vengono rigettate e archiviate. Il termine suddetto può essere prorogato al massimo di ulteriori 30 giorni per giustificati motivi, su istanza del/della richiedente.

10. Per la sostituzione di impianti già oggetto di contributo non è concesso alcun ulteriore contributo, fatta eccezione per la sostituzione di generatori di calore alimentati con combustibili fossili.

11. Le domande relative a variazioni che comportano spese aggiuntive e si riferiscono a domande di contributo già inoltrate vanno presentate, provviste di marca da bollo dell’importo previsto dalla normativa vigente, prima dell’avvio dei lavori e prima della concessione del contributo riguardante la domanda originaria all’Ufficio provinciale Risparmio energetico.


Articolo 8 - Coibentazione di tetti, solai sottotetto e terrazze di edifici esistenti

1. Requisiti tecnici:

a) Gli edifici da coibentare devono essere stati realizzati con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005.

b) Ad intervento ultimato deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

b1) certificazione CasaClima Classe C o di classe superiore dell’involucro dell’edificio;

b2) certificazione CasaClima R dell’edificio;

b3) raggiungimento, per i rispettivi elementi strutturali, del valore U riferito alla zona climatica del sito di intervento:


Zona climatica

Valore U (W/m²K)

E

0,24

F

0,22


c) Sono escluse dai contributi:

- le coibentazioni di tetti nel caso di sopraelevazione, tranne quanto necessario per l’intervento di coibentazione;

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