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Deliberaz. G.P. Bolzano 29/12/2020, n. 1092

Criteri per la concessione di contributi per l'incentivazione dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili per persone fisiche, pubbliche amministrazioni ed enti senza scopo di lucro.
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Testo del documento

La Provincia autonoma di Bolzano ha assunto da tempo responsabilità in materia di tutela del clima e di politica energetica: con la Strategia per il Clima Energia - Alto Adige - 2050, ha fissato gli obiettivi e le misure da realizzare nei prossimi anni.

L'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, prevede la concessione di contributi per investimenti ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili.

I criteri per la concessione di contributi per l'incentivazione dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili a persone fisiche, pubbliche amministrazioni ed enti senza scopo di lucro sono attualmente disciplinati dalla

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Allegato - Criteri per la concessione di contributi per l'incentivazione dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili a persone fisiche, pubbliche amministrazioni ed enti senza scopo di lucro


Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per investimenti a persone fisiche, pubbliche amministrazioni ed enti senza scopo di lucro per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica e per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche.

2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi in attuazione dei principi contenuti nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia e nella direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché in conformità alle direttive della Strategia per il Clima Energia - Alto Adige - 2050, approvate con Delib.G.P. 20 giugno 2011, n. 940.


Articolo 2 - Definizioni

1. Per l'attuazione dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni:

a) energia rinnovabile: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termica e fotovoltaica) e geotermica, energia dell'ambiente, energia idraulica, energia da biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

b) costi ammissibili: i costi di investimento ammissibili a contributo supplementari rispetto a un investimento di riferimento o i costi di investimento ammissibili a contributo individuati come distinti all'interno del costo complessivo dell'investimento, stabiliti per ogni singolo intervento dai presenti criteri;

c) investimento di riferimento: intervento analogo a quello incentivato, ma meno rispettoso dell'ambiente, che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza il contributo;

d) scheda tecnica: documento predisposto dall'Ufficio provinciale Energia e tutela del clima, specifico per l'intervento incentivato, in cui inserire i dati tecnici ed economici. Deve essere sottoscritto dal beneficiario/dalla beneficiaria e dal tecnico/dalla tecnica o dall'artigiano/dall'artigiana, ove richiesto dal tipo di intervento previsto;

e) preventivo di spesa: valutazione dettagliata dei costi, predisposta da una ditta o da un tecnico/una tecnica;

f) relazione tecnica: la relazione contenente i seguenti dati e documenti:

- dati relativi al committente e al sito dell'intervento;

- descrizione dettagliata dello stato di fatto e degli interventi in progetto;

- calcolo del risparmio energetico conseguente all'intervento;

- calcoli, progetti e schemi di funzionamento necessari in base alla specifica tipologia di intervento;

g) coibentazione: posa in opera di materiale edile con conducibilità termica inferiore a 0,1 W/mK;

h) edificio: costruzione, separata da altre costruzioni mediante muri divisori verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto oppure mediante spazi liberi, che disponga di proprio accesso e che, se multipiano, abbia un vano scale autonomo;

i) unità di ventilazione centralizzata: unità di ventilazione idonea alla connessione con condotte di ventilazione e destinata alla ventilazione di uno o più locali o spazi chiusi in un edificio;

j) unità di ventilazione decentralizzata: unità di ventilazione destinata alla ventilazione di un solo locale o spazio chiuso in un edificio e non idonea alla connessione con condotte di ventilazione;

k) apparecchi di illuminazione del tipo:

A: apparecchi completamente schermati full-cut-off

B: apparecchi schermati con vetro convesso

C: apparecchi stradali tradizionali, lampioni, ecc.

D: illuminazione indiretta tramite riflettori

E: apparecchi a sfera, a pavimento, ecc.

LM: palo luce con fari;

l) batterie di accumulo: sistemi di accumulo realizzati con tecnologia elettrochimica;

m) capacità di accumulo utile: capacità delle batterie di accumulo utilizzabile durante il funzionamento, che può variare dal 50% al 100% della capacità nominale a seconda della tecnologia di accumulo.


Articolo 3 - Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi tutte le persone fisiche, le pubbliche amministrazioni e tutti gli enti senza scopo di lucro che non svolgono attività economica e che realizzano gli interventi di cui ai presenti criteri nel territorio della provincia di Bolzano.


Articolo 4 - Requisiti generali

1. Non sono ammissibili a contributo le domande riguardanti un intervento incentivabile con costi previsti inferiori a euro 1.500,00, IVA esclusa. Dette domande verranno rigettate e archiviate.


Articolo 5 - Ammontare dei contributi

1. Per le persone fisiche e per gli enti senza scopo di lucro l'ammontare massimo dei contributi è calcolato secondo le percentuali indicate nella tabella A.

2. Per le pubbliche amministrazioni l'ammontare massimo dei contributi è calcolato secondo le percentuali indicate nella tabella B.

3. I contributi vengono concessi sui costi ammissibili al netto dell'IVA.


Articolo 6 - Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o da altre leggi a carico del bilancio provinciale.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, i contributi di cui ai presenti criteri sono cumulabili con i finanziamenti di opere pubbliche previsti agli articoli 3 e 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche.

3. Per gli interventi previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 febbraio 2016 e realizzati da pubbliche amministrazioni, i contributi possono essere concessi unicamente nella misura del 20 per cento, ad integrazione degli incentivi statali.

4. Il comma 3 non si applica per gli interventi per i quali è dimostrabile l'impossibilità del rispetto dei requisiti tecnici richiesti per gli incentivi statali e che sono pertanto esclusi dal contributo statale.


Articolo 7 - Presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo devono essere compilate utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio provinciale Energia e tutela del clima, corredate della documentazione richiesta e presentate prima dell'avvio dei lavori riguardanti l'intervento oggetto della domanda.

2. Le domande di contributo possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 maggio dell'anno di avvio dei lavori.

3. Le domande di contributo devono essere inoltrate con una delle seguenti modalità, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente:

a) consegna a mano presso l'Ufficio provinciale Energia e tutela del clima in via Mendola 33 a Bolzano;

b) a mezzo posta raccomandata all'Ufficio provinciale Energia e tutela del clima, via Mendola 33, 39100 Bolzano;

c) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla seguente casella di posta elettronica certificata: energie.energia@pec.prov.bz.it;

d) a mezzo posta elettronica con copia del documento di identità alla seguente casella di posta elettronica: energia@provincia.bz.it.

4. Come data di inoltro si considera:

a) in caso di consegna a mano, la data di protocollo dell'Amministrazione provinciale;

b) in caso di invio a mezzo posta, la data del timbro postale;

c) in caso di inoltro a mezzo PEC o posta elettronica, la data di invio della mail.

5. Sulle domande di contributo deve essere apposta una marca da bollo dell'importo previsto dalla normativa vigente. Nel caso di domande di contributo inoltrate in via telematica, la domanda deve riportare il numero e la data della marca da bollo digitale dell'importo previsto dalla normativa vigente; inoltre il/la richiedente deve dichiarare di utilizzare la marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione.

6. Per interventi la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il/la richiedente deve allegare un cronoprogramma con l'indicazione delle rispettive spese annuali.

7. Un intervento non può essere suddiviso in più domande.

8. Le domande incomplete, che non vengono perfezionate entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione, vengono rigettate e archiviate. Il termine suddetto può essere prorogato al massimo di ulteriori 30 giorni per giustificati motivi, su istanza del/della richiedente.

9. Per la sostituzione di impianti già agevolati con un contributo può essere presentata una nuova domanda solo dopo 15 anni dalla data di presentazione della domanda di contributo riferita all'impianto da sostituire.

10. Le domande relative a variazioni che comportano spese aggiuntive e si riferiscono a domande di contributo già inoltrate vanno presentate, provviste di marca da bollo dell'importo previsto dalla normativa vigente, prima dell'avvio dei lavori e prima della concessione del contributo riguardante la domanda originaria e in ogni caso entro il 31 maggio all'Ufficio provinciale Energia e tutela del clima.


Articolo 8 - Coibentazione di tetti, solai sottotetto e terrazze di edifici esistenti

1. Requisiti tecnici:

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