Sent. C. Cass. pen. 18/02/2009, n. 6902 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 18/02/2009, n. 6902

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Demolizione del manufatto abusivo - Non equivale a ripristino dello stato dei luoghi
1. La demolizione del manufatto abusivo non equivale al ripristino dello stato dei luoghi, giacché questo viene alterato non solo dalla realizzazione di fabbricati, ma anche da sbancamenti, estirpazione di piante, o da opere infrastrutturali che comunque modifichino l’assetto del territorio e del paesaggio. Ne consegue che la mera demolizione del fabbricato abusivo, ove sussistano anche altri interventi che alterano l’assetto del territorio, non perfeziona quella riduzione in pristino dello stato dei luoghi che il legislatore ha imposto come sanzione accessoria di tipo amministrativo ogni qual volta intervenga una condanna per reato paesaggistico. Nella specie, il giudice della esecuzione ha legittimamente ritenuto che lo stato dei luoghi non era stato ripristinato attraverso la semplice demolizione del manufatto abusivo.

1a. (ATED-ABUSI.3) - Sulla demolizione di opere abusive ved. Cass.pen. III 19 gennaio 2009 n. 1819 R (Costruzione abusiva - Inottemperanza all’ordine di demolizione - Acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale); C.Stato VI 6 giugno 2008 n. 2705 R e V 4 marzo 2008 n. 883 R (Motivazione dell’ordine di demolizione - Criterio di sufficienza).

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