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Sent.C. Cass. 23/06/2009, n. 14621

51691 51691
1. Appalti ll.pp. - Cauzione definitiva - Polizza assicurativa - Durata - Sino certificazione di collaudo o di regolare esecuzione lavori 2. Appalti ll.pp. - Cauzione definitiva - Polizza assicurativa - Contratto autonomo di garanzia - Conseguenti effetti della mora del fideiussore - Interessi e rivalutazione monetaria - Criteri di determinazione
1. Il rapporto fra i contraenti, con riguardo a polizza cauzionale che sia stata stipulata dall’appaltatore di opera pubblica con impresa di assicurazione a garanzia degli impegni assunti verso l’Amministrazione committente (L. 3 gennaio 1978 n. 1, art.13), è soggetto, anche in ordine alla durata del contratto, ai patti della polizza medesima, i quali pertanto possono contemplare la persistenza del contratto, con il consequenziale obbligo di pagamento del premio, fino alla certificazione del collaudo o della regolare esecuzione dei lavori. 2. Il contratto autonomo di garanzia, avendo la funzione di garantire, nei confronti del beneficiario, l’adempimento dell’obbligo di deposito cauzionale assunto dallo stesso contraente nella somma legalmente predeterminata, configura un debito di valuta che non può trasformarsi in debito di valore avuto riguardo al danno derivante dall’inadempimento dell’obbligazione principale poiché l’obbligazione del garante è da essa svincolata. Pertanto l’eventuale mora personale del fideiussore produce gli effetti previsti dall’art. 1224 Cod. civ., e perciò la tardività del pagamento della cauzione effettuato dal garante rispetto al termine indicato nelle condizioni di polizza può solo implicare, in applicazione dell’art. 1224 C.c., comma 2, il riconoscimento del maggior danno, oltre gli interessi, che al creditore sia derivato dall’impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora.

2. Ved. Cass. 12 giugno 2001 n. 7885 R. 2n. Codice civile - Art. 1224 (Danni nelle obbligazioni pecuniarie) - (c.1) Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. (c.2) Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.
(Cap. gen. ll.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art.3 [R=DPR106362]; L. 3 gennaio 1978 n.1, art.13) R [Cod. civ. art. 1224 (2n)]

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