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Sent.C. Cass. 06/10/1997, n. 9707

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1. Appalti - Danni a terzi - Ponteggi per lavori ad uno stabile - Furto in un appartamento utilizzando le impalcature - Responsabilità dell'appaltatore e del condominio ex art. 2043 e 2051 Cod civ.
1. Con riguardo al danno derivante dal furto consumato da persona introdottasi in un appartamento servendosi delle impalcature installate per lavori di riattazione dello stabile condominiale, è configurabile, ai sensi dell'art. 2043 Cod. civ., la responsabilità dell'imprenditore che si sia avvalso di tali impalcature per l'espletamento dei lavori ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire un uso anomalo delle suddette impalcature; è altresì configurabile la responsabilità del condominio a norma dell'art. 2051 Cod. civ., atteso l'obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.

1a. Ved. Cass. 23 maggio 1991 n. 5840R (Nella specie, si trattava di un furto preceduto da un precedente furto in altro appartamento, in seguito al quale l'amministratore del condominio aveva espressamente richiesto all'impresa che eseguiva i lavori di installare un'illuminazione notturna del ponteggio e di rimuovere, al termine della giornata lavorativa, le scale di collegamento tra i diversi piani del ponteggio), 9 febbraio 1980 n. 913 [R=W9F80913](Si trattava ancora di furto in un appartamento ad opera di ladri che vi si erano introdotti servendosi di un'impalcatura per lavori edilizi installata lungo la facciata di un contiguo edificio condominiale); 24 gennaio 1979 n. 539[R=W24GE79539] (Nella specie era stata ritenuta la responsabilità dell'appaltatore proprietario dell'impalcatura, che non solo aveva trascurato di opporre degli idonei ripari, ma aveva costruito un mancorrente dell'impalcatura sovrapponendo alla ringhiera del balcone della contigua abitazione favorendo così l'ingresso dei ladri). Codice civile - Art. 2051 (Danno cagionato da cosa in custodia) - Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Cod. civ. artt. 2043 e 2051

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