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Sent.C. Cass. 10/05/2007, n. 10679

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1. Direttore dei lavori - Responsabilità - Alta sorveglianza - Controllo della realizzazione dell’opera
1. Pur avendo quella posta a carico del direttore dei lavori natura di obbligazione di mezzi e non di risultato, l’attività del medesimo svolta per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dei lavori selle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

1. Conf. Cass. 27 febbraio 2006 n. 4366.R 1a. Sulla responsabilità del direttore dei lavori negli appalti di opere pubbliche ved. Cass. Pen. III 5 ottobre 2006 n. 33469 R (Il direttore dei lavori è anch’egli destinatario del divieto di esecuzione dei lavori in zona sismica senza autorizzazioni e in violazione delle norme tecniche vigenti); C.Conti, Centr. II 20 luglio 2006 n. 270 in GIU 2/06, 460 (Responsabilità D.L. per contabilizzazione di importi superiori a quelli dei lavori eseguiti e per omessa istituzione del libretto di misure); Cass. 27 febbraio 2006 n. 4366 R (Responsabilità D.L. per l’alta sorveglianza delle opere in esecuzione); C. Conti, Centr. II 12 gennaio 2006 n. 18 R (Responsabilità del progettista e del D.L. per danno erariale conseguente ad irregolarità nella progettazione e nella contabilizzazione dei lavori); Cass. 20 luglio 2005 n. 15255 R (Responsabilità del D.L. per vizi o difformità dell’opera conseguenti ad omissione di vigilanza, di opportune disposizioni e di controlli); C. Conti, Centr. II 26 maggio 2005 n. 184R (Responsabilità del D.L. - ed anche del sindaco - per lavori in variante non autorizzati e lavori contrattuali non eseguiti); Centr. II 17 marzo 2004 n. 86 R (Responsabilità del D.L. che commette colpa di rilevante gravità rilasciando attestazione non veritiera sulla avvenuta esecuzione di lavori e sull’impiego di materiali diversi da quelli previsti in progetto); Sardegna 2 febbraio 2004 n. 50 (La responsabilità del D.L. può anche essere concorrente con quella dell’appaltatore); Centr. II 26 gennaio 2004 n. 27 (Responsabilità del D.L. per la falsificazione della contabilità dei lavori e per i conseguenti danni subiti dalla P.A.); Sicilia App. 20 gennaio 2004 n. 4 (Responsabilità del D.L. che, con dolo, viola i suoi doveri per avere tenuto una contabilità dei lavori fraudolenta, falsificata nella quantità e qualità dei lavori stessi); Centr. II 9 gennaio 2004 n. 2 (Responsabilità del D.L. per la mancata verifica della realizzabilità del progetto e la conseguente sospensione dei lavori); Centr. II 9 gennaio 2004 n. 1 (Responsabilità del D.L. per l’esecuzione di una variante in corso d’opera, non approvata); Cass. 22 ottobre 2003 n. 15789 R (Natura extracontrattuale della responsabilità del D.L. per danni causati a terzi dalla esecuzione dei lavori); C. Conti, Sicilia 16 ottobre 2003 n. 1884 (Giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del D.L. per infortunio sul lavoro in un cantiere comunale); Campania 16 luglio 2003 n. 987 (Responsabilità del D.L: per sospensione dei lavori disposta di sua iniziativa); Sicilia App. 23 giugno 2003 n. 104 (Responsabilità amministrativa-contabile del D.L. - Giurisdizione della Corte dei conti e decorrenza del termine di prescrizione per la relativa azione contro il D.L.); Sardegna 10 aprile 2003 n. 335 (Il termine per la prescrizione dell’azione di responsabilità contro il D.L. decorre dal collaudo); Centr. II 31 marzo 2003 n. 139 (Responsabilità e colpa grave del D.L. per omessa chiusura della contabilità dei lavori e ritardati pagamenti all’appaltatore con conseguente condanna della P.A. al risarcimento danni); Lombardia 26 marzo 2003 n. 374 (Responsabilità del D.L. per omessa tenuta del libretto di misure e falsa contabilizzazione dei lavori appaltati); Cass. Pen. III 3 marzo 2003 n. 9538 [R=WP3M039538] (Il D.L. è responsabile per l’inosservanza della legge urbanistica); Cass. Pen. III 4 febbraio 2003 n. 5149 [R=WP4F035149] [Il D.L. è responsabile per inosservanza delle prescrizioni contenute nella concessione edilizia o nel regolamento edilizio locale (nella specie non era stato esposto in cantiere il cartello con le prescritte indicazioni: estremi della concessione edilizia ecc.)]; Cass. S.U. 13 gennaio 2003 n. 340 R e C. Conti, Campania 28 novembre 2002 n. 142 Re Sicilia 7 agosto 2002 n. 1543 R (Il D.L. - responsabile per danni a terzi causati nell’esecuzione dell’incarico ricevuto - è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti); C. Conti, Lazio 26 settembre 2002 n. 2576 R (Non sussiste responsabilità del D.L. per danni conseguenti ad una sua istruzione impartita all’appaltatore con ordine di servizio anziché con l’adozione di una perizia di variante); Cass. 30 gennaio 2003 n. 1513 R (Diritto di rivalsa del committente verso il progettista direttore dei lavori per violazione di distanze legali conseguente ad errore di progetto); 29 gennaio 2003 n. 1294 R (Obbligazione di risultato e di mezzi, rispettivamente per il progettista ed il direttore dei lavori - Termini di decadenza e prescrizione ex art. 2226 Cod. civ. applicabili solo all’incarico di progetto); C. Conti, Centr. II 21 gennaio 2003 n. 13 R (Colpa grave del D.L. per i danni derivati alla P.A. dalla esecuzione e contabilizzazione di opere difformi dal progetto); Sicilia 7 agosto 2002 n. 1543 R (Decorrenza per la prescrizione dell’azione contro il D.L. relativa ai danni derivanti da inutilizzabilità di opera pubblica). Ved. anche «Responsabilità del direttore dei lavori».

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