FAST FIND : GP8093

Sent. C. Cass. pen. 14/06/2007, n. 23129

51287 51287
1. Direttore dei lavori - Responsabilità - Sua posizione a garanzia di regolare esecuzione lavori - Sue iniziative ex art. 29, T.U., D.P.R. 01/380
1. In tema di reati edilizi, il direttore dei lavori riveste una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione delle opere, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla quale può andare esente solo ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all’incarico previsti dall’art. 29, c. 2 del T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, sempre che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena l’illecito edilizio si sia evidenziato in modo obiettivo, ovvero non appena abbia avuto conoscenza che le direttive impartite erano state disattese o violate. Proprio per la posizione di «garante» assunta dal direttore dei lavori e per il suo precipuo obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, questi risponde penalmente anche allorché si disinteressi dei lavori pur senza formalizzare, o formalizzandole in ritardo, le proprie dimissioni.

1. Conf. Cass. Pen. III 7 novembre 2006 n. 38924, Pignatelli;10 maggio 2005 n. 34376,Scimone ed altri. La Cass. Pen. N 23129 ha precisato che: i principi sopra esposti sono stati costantemente ribaditi dalla Cassazione penale; ed ha rilevato che alcuna efficacia liberatoria può riconoscersi ad una rinuncia comunicata - come nella specie - mediante lettera diretta ai committenti, posto che tale atto è ontologicamente inidoneo a fornire la prova che vi sia stata reale rinuncia nella data indicata. 1a. Ved. Cass. 10 maggio 2007 n. 10679 R
(T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 29)R

Dalla redazione