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Sent.C. Cass. 22/10/2003, n. 15789

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1. Direttore dei lavori - Responsabilità - Nominato dal committente o dall’appaltatore - Danni a terzi dall’esecuzione lavori - Responsabilità extracontrattuale.
1. La natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal committente o dall’appaltatore - da valutare alla stregua della diligentia quam in concreto in relazione alla competenza professionale dallo stesso esigibile - per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall’esecuzione di essi, è di natura extracontrattuale. In relazione poi al direttore dei lavori dell’appaltatore egli risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte.

1a. (PGDL.4) - Ved. Cass. pen. III 3 marzo 2003 n. 9538 [R=WP3M039538]

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