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Sent.C. Cass. 11/05/2007, n. 2310

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1. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Esclusione - Per mancata indicazione iniziale, in sede di prequalificazione, delle quote di partecipazione di ciascuna impresa. 2. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Ammissione - Obbligo per le imprese partecipanti ad una costituenda A.T.I. di indicare le quote di lavori che ciascuna di esse eseguirà.
1. In una gara d’appalto ll.pp., dalla lettura delle norme vigenti (L. 94/109, art. 13, c. 5; D.P.R. 99/554, art. 93, c. 1 e 4, e art. 95), e soprattutto dalla loro parziale modifica nel tempo, può evincersi l’obbligo per le imprese del costituendo raggruppamento, orizzontale e verticale, di indicare l’importo dei lavori in relazione alle singole partecipanti anche in assenza di specifica previsione in seno alla lex specialis. Ragionando diversamente, infatti, non si comprenderebbe la ragione per cui la legge 98/415 non ha modificato l’art. 13, comma 1, L. 94/109 pur ammettendo alla procedura le costituende associazioni temporanee. Infatti se il legislatore, in fase di riscrittura dell’art. 13, non ha inteso emendare il comma 1 laddove subordina la partecipazione alla procedura concorsuale delle associazioni temporanee alla condizione che la mandataria e le altre imprese del raggruppamento siano già in possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota percentuale, con ciò evidentemente ha riaffermato la necessità delle previa indicazione delle quote di partecipazione. Una volta caduto il divieto di ammettere i raggruppamenti ancora da costituire, infatti, la previsione contenuta all’art. 13, comma 1, L. 94/109 è chiaro indice dell’intento del legislatore di conservare la preventiva verifica dei requisiti in relazione alle singole quote di partecipazione anche nel nuovo regime. 2. Il principio di buon andamento e di trasparenza impone che, nelle gare d’appalto ll.pp., le imprese partecipanti ad un costituendo raggruppamento indichino le quote di lavori che ciascuna di loro eseguirà in modo da permettere subito la verifica dei requisiti in parola atteso che la normativa vigente si impernia su un principio di corrispondenza sostanziale, già nella fase della offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all’ATI (cfr. art. 13, comma 1 della L. 94/109) e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (art. 93, comma 4, D.P.R. 99/554).

1. Ved. Csi 31 marzo 2006 n. 116 R; C. Stato V 12 ottobre 2004 n. 6585.[R=WCS12O046585] 2. Conf. Csi 13 giugno 2005 n. 358 R. Ved. Csi 8 marzo 2005 n. 97 R [É proprio la normativa regolamentare a sottintendere tale «principio di corrispondenza sostanziale, già nella fase della offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all’ATI (cfr. art. 13, comma 1 della legge) e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (art. 93, comma 4 del Regolamento)» ].
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 13, c. 5; RD.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 93, c. 1 e 4, e art. 95) [R=LDPR55499]

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