Sent. CGAR. Sicilia 13/06/2005, n. 358 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. CGAR. Sicilia 13/06/2005, n. 358

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1. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Ammissione - Quote di partecipazione - Previa indicazione in sede di offerta.
1. In una gara d'appalto di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 5 della L. 11 febbraio 1994 n. 109, le quote di partecipazione all'A.T.I. devono essere previamente indicate in sede di offerta; non sarebbe quindi sufficiente che vengano evidenziate dopo, nella fase esecutiva.

1. Ved. C. Stato V 12 ottobre 2004 n. 6586 R 1a. (GARA-ATI.1) - Sui requisiti per l'ammissione e la partecipazione delle associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e dei concorsi alle gare d'appalto di lavori pubblici ved. Csi 8 marzo 2005 n. 97 R [1. L'impresa maggioritaria in un'A.T.I. (cioè l'impresa mandataria che possiede i requisiti in misura maggioritaria ex art. 95, c. 2 D.P.R. 99/554) è quella che assume una quota superiore a quella di ciascuna delle altre imprese associate. _ 2. Le quote di partecipazione alla A.T.I., ex art. 13, c. 1 e 5 L. 94/109 devono essere previamente indicate con l'offerente]; C. Stato V 12 ottobre 2004 n. 6586 R (Per la partecipazione alla gara delle A.T.I. è necessario che l'impresa mandataria e le altre imprese associate indichino previamente le quote di partecipazione) .
[L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 13, c. 1 e 5 (n)] R

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