Autorizzazione paesaggistica e permesso in sanatoria: disciplina differenziata | Bollettino di Legislazione Tecnica
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22/11/2018

Autorizzazione paesaggistica e permesso in sanatoria: disciplina differenziata

La Corte di Cassazione si è pronunciata sull'autonomia e differenziazione dell'autorizzazione paesaggistica rispetto al permesso in sanatoria.

In proposito, la Corte di Cassazione ha ricordato che il paesaggio deve essere inteso come complesso di valori estetici e naturali considerati unitariamente in una determinata area, e la modificazione del territorio, oggetto del divieto penalmente sanzionato, può essere attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia.

In quest'ottica, l'autorizzazione paesaggistica è finalizzata alla salvaguardia del paesaggio - bene costituzionalmente protetto non soltanto sotto l'aspetto estetico-culturale, ma anche sotto il profilo di risorsa economica - ed è pertanto un provvedimento distinto ed autonomo rispetto alla concessione edilizia, la quale è invece volta ad assicurare la corretta gestione del territorio, sotto il profilo dell'uso e della trasformazione programmata di esso in una visione unitaria e complessiva.

La Sent. C. Cass. pen. 16/10/2018, n. 46997 ha dunque affermato che la concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformità (ex art. 36, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa, rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio.

Inoltre, è stato ribadito che in tema di protezione delle bellezze naturali, il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, nonché il parere favorevole espresso in sede di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, non estinguono il reato previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, ma inibiscono la demolizione o la remissione in pristino dello stato dei luoghi, atteso che tali provvedimenti comportano una qualificata ricognizione dell'assenza di conseguenze dannose o pericolose per l'ambiente.
  

 

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