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13/11/2018

Appalti pubblici: valutazione dell'incompatiblità dei membri delle commissioni giudicatrici

In tema di appalti pubblici, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla necessità di valutare in concreto la situazione di incompatibilità di un membro della commissione giudicatrice che abbia svolto altra funzione relativamente al contratto affidato.

L'art. 77, comma 4 del D. Leg.vo 50/2016 prevede che i membri delle commissioni giudicatrici, alle quali è affidata la valutazione delle offerte nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

In proposito, la Sent. C. Stato 18/10/2018, n. 5958, ha sottolineato che l’art. 77, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016 mira a garantire l’imparzialità dei componenti della commissione giudicatrice al momento della valutazione delle offerte, preservando l’integrità del giudizio da possibili condizionamenti indotti dai precedenti interventi sulla gara, come la redazione del progetto o del bando di gara.

Il Consiglio di Stato ha poi precisato che per l’applicazione del citato art. 77, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016 è però da escludere ogni automatismo, e si deve valutare caso per caso se i pregressi incarichi possano condizionare le scelte da assumere in veste di componente della commissione.

Sulla base di tale principio, è stato ritenuto che non v’è rischio di condizionamento per quel commissario che, prima della nomina, abbia solo sottoscritto atti di gara da altri soggetti predisposti, non essendo, neppure indirettamente, dominus (id est responsabile) del contenuto degli atti, poiché a lui non imputabili.

In particolare, nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza che aveva accertato la violazione dell’art. 77, comma 4, D. Leg.vo 50/2016, poiché tutti gli elaborati di gara, inclusi bando e disciplinare, nonché le risposte alle FAQ e ai quesiti degli operatori economici erano stati predisposti e redatti dal responsabile del settore tecnico del Comune, il quale aveva rimesso gli atti stessi alla Centrale unica di committenza al solo fine dell’inserimento di alcuni dati mancanti, e per la loro pubblicazione; da qui la conclusione che il responsabile della Centrale Unica di Committenza - poi nominato componente e, in seguito, presidente della commissione giudicatrice - si era limitato ad interventi meramente formali, senza svolgere alcuna attività di valutazione e giudizio in relazione agli atti assunti. 

Dalla redazione