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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 01/08/2011, n. 21
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- L.R. 12/08/2022, n. 20
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TITOLO I - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2009, N. 14
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Art. 1 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 141. Il comma 2 dell’articolo 2 (Definizioni) della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), è sostituito dal seguente: “2. Ai f |
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Art. 2 - Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della l.r. 14/20091. All’articolo 3 (Interventi straordinari di ampliamento) della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) all’alinea del comma 1 |
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Art. 4 - Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della l.r. 14/20091. All’articolo 5 (Condizioni e modalità generali) della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Gli immobili interessati dagli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 devono risultare regolarmente accatastati presso le agenzie del territorio, ai sensi del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572. Per gli edifici che devono essere accatastati al nuovo |
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Art. 7 - Entrata in vigore delle modifiche alla l.r. 14/20091. Le modifiche alla l.r. 14/2009 in |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70 (SEMESTRE EUROPEO - PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ECONOMIA), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106
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Art. 8 - Modifiche all’articolo 7-bis della legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 |
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Art. 9 - Integrazioni alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 211. Dopo l’articolo 7-bis della l.r. 21/2008 sono aggiunti i seguenti: “Art. 7 ter - Riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali 1. Per favorire interventi di riqualificazione di aree urbane degradate, i comuni possono individuare ambiti del territorio comunale ove è consentita la sostituzione, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione nella medesima area o la rimozione con delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, di singoli edifici destinati alla residenza o a usi strettamente connessi, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, secondo criteri rispondenti all’esigenza di migliorare la qualità ambientale e architettonica degli insediamenti, di assicurare il risparmio delle risorse energetiche e idriche, di ridurre il consumo del suolo agricolo e della mobilità individuale su gomma. 2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono riconoscere, come misura premiale, una volumetria supplementare nella misura massima del 10 per cento della volumetria edificata preesistente, purché sussistano le seguenti condizioni: a) gli edifici da sostituire o rimuovere devono essere ubicati all’interno dei centri abitati; b) la demolizione non può interessare comunque gli immobili elencati nel comma 6 dell’articolo 7-bis della presente legge; c) la ricostruzione, fermo restando il rispetto delle altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, deve essere coerente dal punto di vista funzionale, morfologico e architettonico con il tessuto insediativo in cui si inserisce, curando particolarmente le relazioni con la natura, forma, dimensione e funzione di tutti gli spazi costruiti e spazi aperti che hanno rilevanza ai fini della migliore fruizione dello spazio pubblico e di uso pubblico; d) la ricostruzione non può avvenire nella stessa area oggetto di demolizione qualora l’edificio sia ubicato in una delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo 7-bis; e) ove si proceda alla delocalizzazione delle volumetrie, le aree di sedime e di pertinenza dell’edificio demolito devono rimanere libere da edificazione; a tal fine, l’interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell’edificio e al ripristino ambientale di dette aree; f) ove si proceda alla delocalizzazione, la ricostruzione deve avvenire, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui alla lettera e), in area o aree ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo 7-bis, che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e l’interessato; g) la destinazione d’uso dell’immobile ricostruito deve essere omogenea o strettamente connessa a quella dell’edificio demolito; h) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla l.r. 13 |
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Art. 10 - Formazione dei piani attuativi1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani attuativi, comunque denominati, per la cui formazione le leggi attu |
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Art. 11 - Integrazioni alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 201. L’articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), è sostituito dal seguente: “Art. 24 - (Sistema informativo territoriale regionale) 1. La Giunta regionale istituisce, presso l’Assessorato competente in materia di pianificazione e assetto del territorio, il Sistema informativo territoriale (SIT) al fine di elaborare un quadro cono |
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Art. 12 - Modifiche e integrazioni alla l.r. 14/20081. All’articolo 12 (Tutela e valorizzazione delle opere di architettura moderna e contemporanea) della l.r. 14/2008 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) al comma 2, le parole: “rea |
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Art. 13 - Modifiche e integrazioni all’articolo 17 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 111. All’articolo 17, comma 4, della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), sono apportate le seguenti modifiche |
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